Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Ritiro – Pendenza processo penale – Pericolosità  sociale del soggetto – Non sussiste

In materia di licenze di porto d’armi, la pendenza di un processo penale a carico del titolare del titolo abilitativo non costituisce un indice di pericolosità  sociale che va accertata in concreto, anche  in considerazione della circostanza che l’antigiuridicità  sottesa al reato contestato esula dall’uso delle armi e dalla tutela della sicurezza pubblica.

N. 00591/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00643/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Piccinni, 150;

contro
Questura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale in data 6 marzo 2014 della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione Squadra di Polizia Giudiziaria presso la Questura di Foggia, nel quale si attesta l’avvenuto ritiro precauzionale delle armi regolarmente detenute dal ricorrente;
– della comunicazione dell’Ufficio D.I.G.O.S. richiamata nel verbale;
– di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, prodromico, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto;
Motivi Aggiunti depositati in data 22 Settembre 2015:
– del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 24960/12/Area I bis del 4.5.2015;
– delle note Cat. 6/F-2014 del 7.3.2014, Cat. 6/D in data 7.5.2014 e Cat. 2^ in data 11.2.2015 della Questura di Foggia;
– della nota della Prefettura di Foggia prot. 24960/12/Area bis, resa in data 20.2.2015;
– di ogni altro atto ai predetti comunque presupposto, prodromico, connesso e conseguente, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Gennaro Notarnicola e avv. dello Stato Walter Campanile;
 

Considerato che ricorre prima facie il fumus boni iuris, atteso che, anche ammettendo che la commissione di un qualunque reato possa in astratto delineare un’inclinazione a violare le regole, tuttavia nella materia delle licenze di polizia non può prescindersi da un esame in concreto della pericolosità  sociale del soggetto richiedente;
Considerato altresì che l’antigiuridicità  sottesa al reato – per il quale è ancora pendente il procedimento penale – esula dall’uso delle armi e dalla tutela della sicurezza pubblica;
Ritenuto infine di poter disporre la compensazione delle spese della presente fase in ragione della natura degli interessi sottesi alla vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato coi motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.10.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)