Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto impugnato indicato in epigrafe -Assenza specifiche censure – Conseguenze – Fattispecie

Il semplice inserimento nell’epigrafe del ricorso di un atto tra quelli formalmente gravati non costituisce valida impugnazione dello stesso qualora non sia accompagnato dall’articolazione di specifiche censure nei suoi confronti (il TAR ha confermato la legittimità  delle conseguenze derivanti dalla violazione di un termine perentorio, in assenza di specifiche censure dirette verso la clausola attributiva del carattere perentorio sebbene l’avviso che la conteneva fosse riportato nell’epigrafe del ricorso fra gli atti impugnati).

N. 00271/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00517/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2015, proposto da:

Farmacia del Portico di dell’Orco A. & Bianco R. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caterino, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;

contro
Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale dell’Ente in Bari, al lungomare Trieste, n. 29; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Altamura, Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;

nei confronti di
Elektropiù s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota del 28.01.2015, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data;
b) della nota tecnica del 16.12.2014, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data;
c) per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2013 dell’I.N.A.I.L. – Direzione regionale Puglia, pubblicato sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro – Direzione Regionale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Giuseppina Caterino e avv. Cristina Servidio, su delega orale dell’avv. Caruso Vitantonio;
 

Considerato che, pur in disparte le problematiche connesse alle dimensioni aziendali della farmacia ricorrente, l’art. 17 dell’Avviso pubblico qualifica “perentorio” il termine per fornire i chiarimenti richiesti e che parte ricorrente non ha articolato alcuna specifica censura avverso tale previsione, sebbene l’avviso stesso compaia in epigrafe tra gli atti formalmente impugnati;
Rilevato che la ricorrente non ha in effetti fornito i chiarimenti di cui si tratta ma ha presentato mere osservazioni fuori termine;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)