Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione Mancata ottemperanza – Prova dell’accertamento – Necessità   

Va sospeso il provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo ove sia provata l’assenza di un atto di accertamento della p.A. dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione; in virtù dell’art. 31, comma 3, del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 infatti, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ai fini dell’acquisizione del bene, attività  propedeutica da parte della p.A. procedente alla demolizione dello stesso.

N. 00152/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00084/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2014, proposto da:

Rosa Addante, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Ida Roselli, Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, Via Dante, 25;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, Via P.Amedeo 26; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata n.2013/01070-20131130/00165 del 6/11/2013, notificata in data 19/11/ 2013, ad oggetto: “ingiunzione a demolire per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire ovvero in totale difformità  dal medesimo”, relativamente ad un manufatto sito in Bari fraz. Torre a Mare parallela via Virgilio; nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi.
Con l’istanza di sospensiva depositata il 16 febbraio 2015:
per l’annullamento
dell’ingiunzione di demolizione di opere edili, di cui al’ordinanza dirigenziale n. 01070 del 6.11.2013, e degli atti presupposti e connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Alberto Bagnoli e Chiara Lonero Baldassarra;
 

Premesso che:
– con ricorso n. 1935/2006 Rosa Addante impugnava i provvedimenti di diniego di
sanatoria edilizia emanati dal Comune di Bari in relazione ad un manufatto edilizio sito
in Bari- Torre a Mare, c. da Cala Colombo;
– in pendenza del ricorso e del sequestro penale dell’immobile, il Comune con ordinanza n. 122715 del 17.05.2010, ingiungeva la demolizione del manufatto, sicchè la predetta impugnava tale ingiunzione con atto di motivi aggiunti;
– con sentenza n. 55 del14.01.2013 il ricorso ed i motivi aggiunti venivano respinti;
– con ricorso notificato in data 9.7.2013 Rosa Addante ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza (Rg.n. 5544/2013, ancora in attesa di fissazione);
– in pendenza dell’appello e perdurante sequestro penale del manufatto, il Comune di Bari con ordinanza n. 01070 del 6.11.2013 ha nuovamente ingiunto la demolizione del manufatto, che la predetta ha impugnato con il ricorso all’esame (n. 84/2014 Rg);
– in data 27.01.2015 il Comune di Bari ha notificato a Rosa Addante il “verbale
di accertamento di inottemperanza” alla ingiunzione di demolizione del 2013, ai sensi dell’art. 31 DPR 380/2001, redatto dai Vigili della Polizia Edilizia in data 16.12 2014;
Considerato che, ai sensi dell’art. 31, 4) comma del DPR n. 380/2001 l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione;
Rilevato che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile in attesa della decisione del merito del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie e per l’effetto:
a) sospende l’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2016 come da calendario da determinarsi.
Compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)