1. Contratti pubblici – Gara – Procedura negoziata – Scelta del contraente – Requisiti di capacità  tecnica ed economico – finanziaria – Aggiudicazione provvisoria – Controllo – Obbligo della stazione appaltante – Condizioni 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento impugnato – Aggiudicazione provvisoria – Impugnazione aggiudicazione definitiva con motivi aggiunti – inammissibilità  del ricorso – Non sussiste
 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 48 commi 1 e 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante, durante il procedimento di affidamento non è obbligata ad effettuare  la verifica dei requisiti  di capacità  tecnico finanziaria delle società  ammesse alla trattativa privata, – non rientrando le stesse nè tra le concorrenti sorteggiate, nè tra quelle utilmente collocate in graduatoria.

2. L’inammissibilità  del ricorso proposto contro l’aggiudicazione provvisoria, in quanto proposto contro un atto endoprpocedimentale è superata dall’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, che, sebbene gravata con motivi aggiunti, è dotata dell’autosufficienza di un ricorso autonomo. 

N. 00150/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00031/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

M.S.C. Generali s.r.l.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Iervolino e Mauro Fusco, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;

contro
Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, Via Pizzoli, 8; 

nei confronti di
Ditta Ritoli Costruzioni di Ritoli Leonardo, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Cacciatore, con domicilio eletto presso l’avv. Michaela De Stasio in Bari, Via N. Pizzoli, 8; Ditta Mt& T s.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria della costituenda A.T.I. con la Ditta Berardino e Sgaramella s.r.l., Frallonardo s.r.l.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 214 del 1° dicembre 2014, pubblicato all’albo pretorio in data 4 dicembre 2014 con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico “S.G. Bosco” linea di intervento 2.4.1 del P.O.;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti relativi alla gara di data ed estremi non consciuti, nonchè di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare e della Ditta Ritoli Costruzioni di Ritoli Leonardo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore a dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 l per le parti i difensori avv.ti Mauro Fusco e Rosario Iervolino; Vito Aurelio Pappalepore; Sara Cacciatore;
 

Rilevato che le eccezioni in rito formulate dal comune resistente e dalla controinteressata risultano superate dalla proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, da valersi anche come autonomo ricorso;
Rilevato, tuttavia, che in punto di fumus, l’operato dell’Amministrazione appare immune dalle censure formulate dalla ricorrente, non ritenendosi sussistere l’obbligo per l’Amministrazione di procedere alla verifica richiesta, non rientrando l’A.T.I. tra Mt& T s.r.l. e Berardino e Sgaramella s.r.l. tra le concorrenti sorteggiate ai fini della prefata verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.lgs n. 163/2006, nè tra quelle utilmente collocate in graduatoria, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)