Edilizia e urbanistica – Ordinanza ripristino luoghi – Risultanze fotografiche – Accertamento pregiudizio per destinazione agricola – Conseguenze

Non può essere accolta la richiesta di sospensione dell’ordinanza di ripristino di un suolo agricolo (che era risultato ricoperto da ghiaia), laddove emerga, prima facie, dai rilievi fotografici allegati ai verbali di sopralluogo, l’accertamento del livellamento dell’intero appezzamento in questione tale da pregiudicarne la destinazione agricola.

N. 00084/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01483/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F. Divella S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, Via Amendola, n.166/5;

contro
Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, Via Niccolo’ Pizzoli, n. 8; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 29 del 14.8.2014, a firma del Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata – Espropri – E.R.P. – U.M.A. del Comune di Rutigliano, avente ad oggetto “ordinanza di ripristino allo stato agricolo del suolo individuato in catasto con il fg. 18 particelle n. 23 e 60”;
– dell’implicito provvedimento di diniego del ritiro dell’ordinanza anzidetta, in relazione alle istanze della ricorrente in data 7.10.2014 e 21.10.2014;
– di ogni atto comunque connesso alla predetta ordinanza, ancorchè non conosciuto e con successivi motivi aggiunti depositati il 23 gennaio 2015 con cui si stigmatizza il comportamento dell’Amministrazione nonchè il contenuto degli atti sopravvenuti e del controricorso del Comune di Rutigliano depositati il 5.12.2014 e dei documenti in esso richiamati, nonchè per l’annullamento degli atti di diniego di riesame dell’ordinanza dirigenziale impugnata ed in particolare della nota prot. 0019447 del 12 novembre 2014 a firma del Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Rutigliano avente ad oggetto: “Richiesta di annullamento e/o ritiro dell’ordinanza n. 29 del 14.8.2014”, ed implicitamente al comportamento susseguente dell’Amministrazione comunale, nei termini di seguito esposti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rutigliano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Felice Eugenio Lorusso e Vito Aurelio Pappalepore;
 

Rilevato che l’ordinanza gravata di fonda sugli esiti di un sopralluogo nel corso del quale è stato accertato che l’intero appezzamento è stato “completamente livellato e coperto da uno strato materiale calcareo di piccola pezzatura”;
Rilevato, altresì, che tali interventi sono stati ritenuti in contrasto con la destinazione agricola, “Zona E”, prevista dal vigente PRG;
Considerato che i rilievi fotografici allegati al verbale di sopralluogo e depositati da entrambe le parti sono prevalenti rispetto a quelli depositati nell’udienza camerale, contestati dall’amministrazione resistente e privi di data certa;
Ritenuto che dai rilievi sui quali si basa l’ordinanza emerge l’idoneità  degli interventi in questione a modificare lo stato materiale del suolo, tanto da potersi ritenere, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, pregiudicata la destinazione agricola, sicchè il provvedimento impugnato appare legittimo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso come integrato da motivi aggiunti non appare assistito dal prescritto fumus bonis iuris e che, quindi, non sussistano gli estremi per la concessione della invocata tutela cautelare;
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)