Pubblico impiego – Concorso – Servizio di trasporto pubblico regionale e locale – L.R. 18/2002 – Mancanza requisiti – Esclusione- Legittimità 

In tema di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alla relativa nozione di cui all’art. 2 L.R. n. 18/02, ed in particolare alla necessaria esistenza del relativo contratto di servizio da cui dedurne l’oggetto, è da ritenere legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale di chi non abbia maturato l’esperienza lavorativa presso un’azienda di trasporto pubblico locale di interesse regionale, o un ente con caratteristiche analoghe, come invece richiesto dall’avviso pubblico.

N. 00011/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01571/2014
REG.RIC.           
     
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
1571 del 2014, proposto da:

Nicola Grazioso, rappresentato e difeso
dall’avv. Stefano Potenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari,
Via Beato Junipero Serra, 19;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio
eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, Lung. Nazario
Sauro, 31/33; 
nei
confronti di
Mario Aulenta; 
per
l’annullamento
previa
sospensione dell’efficacia,
1) della determinazione n. 12 del
14.5.2014 del Segretario Generale del Consiglio regionale pugliese;
2) del Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n. 65 del 22.5.2014;
3) del regolamento regionale attuativo
della Regione Puglia del 24.3.2014 n. 5;
4) della nota prot. n. 20140011757 dell’8
luglio 2014;
5) del provvedimento sintetico di cui alla
L.R. del 1.8.2014 n. 37 ove, all’art. 5, veniva ridefinita in maniera univoca
la disposizione di cui all’art. 54, comma 7, lett. c) della L.R. del
28.12.2012, n . 45;
6) della determinazione del Segretario
Generale del Consiglio regionale n. 19 del 25.8.2014;
7) dei giudizi riportati sull’allegato A,
accluso alla determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale n.
19 del 25.8.2014 ove, in parte qua, con numero di pratica 17, veniva
contrassegnata la valutazione di mancata ammissione del ricorrente;
8) del verbale del 12 settembre 2014;
9) della nota prot. n. 20140014860 del 18
settembre 2014 a firma del Segretario generale del Consiglio regionale
pugliese;
10) di ogni altro atto, oltre quelli
specificati, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e
consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
nonchè
per il risarcimento in forma specifica,
con l’inserimento del ricorrente nell’elenco dei candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia; oppure con
la rivalutazione dei requisiti del ricorrente al fine di provocarne
l’inserimento;
nonchè per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del
giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i
difensori, avv. Stefano Potenza e avv. Sabina Ornella Di Lecce;

Considerato che la nozione di trasporto
pubblico regionale e locale è definita dalla legge (cfr. art. 2, comma 2, l.r.
n. 18/02) e si fonda, come già  rilevato nel precedente della Sezione (Ord. n.
625/14), sull’esistenza di un contratto di servizio, da cui dedurre l’oggetto e
le sue caratteristiche;
Ravvisato nella specie il carattere locale
di tipo urbano del servizio di trasposto pubblico svolto dall’AMTAB, come
emerge dal relativo contratto di servizio sottoscritto col Comune di Bari, che
circoscrive il trasporto alla sola rete urbana comunale;
Ritenuto pertanto che il ricorso non sia
prima facie meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente maturato
l’esperienza lavorativa presso un’azienda di trasporto pubblico locale di
interesse regionale, o un ente con caratteristiche analoghe, come invece
richiesto dall’avviso pubblico;
Liquidate le spese in dispositivo, secondo
il principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00, in favore
della Regione, e le compensa nei confronti del controinteressato.
La presente ordinanza sarà  eseguita
dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che
provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)