Processo amministrativo – Tutela cautelare ante causam – Presupposti di gravità  e urgenza – Fattispecie

Sussistono i presupposti di estrema gravità  e urgenza che giustificano l’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare monocratica del provvedimento di approvazione dello schema contrattuale con le strutture sanitarie istituzionalmente accreditate, qualora sia imminente la scadenza del termine per il rinnovo della convenzione e limitatamente alla clausola di salvaguardia, inserita nel provvedimento impugnato, che prevede la rinuncia da parte della struttura provata “alle azioni/impugnazioni già  intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già  adottati e conoscibili”.

N. 00728/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01548/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2014, proposto da: 
Maria Prascina, titolare studio medico dermatologico, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Defazio, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Attolico in Bari, Via G. Trevisani, 106; 

contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera di Giunta Regionale n. 1792 del 06.08.2014 pubblicata sul B.U.R. della Regione n. 133 del 24.09.2014 recante “DGR n. 889 del 09.05.2012 – Modifiche schema tipo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività  ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. – Branche a vista”;
– di ogni atto e provvedimento, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare presidenziale, in relazione all’imminente scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto e limitatamente alla clausola di salvaguardia contenuta nello schema di contratto allegata all’impugnata delibera di G.R. che prevede: “la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già  intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già  adottati e conoscibili”;
 

P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17/12/2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 11 dicembre 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Antonio Pasca


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)