Contratti pubblici – Bando – Servizi sociali – Nomina commissione – Violazione art. 84 D.Lgs.n. 163/2006 – Non sussiste – Ragioni 

Negli appalti recanti ad oggetto l’affidamento di servizi sociali e sanitari di cui al punto 25 dell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, può prescindersi, ai sensi dell’art.20 dello stesso decreto,  dall’applicazione delle norme puntuali del codice quale quella di cui all’art.84, riguardante il procedimento di nomina della Commissione giudicatrice.

N. 00574/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01202/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2014, proposto da Consorzio Opus, in proprio e nella qualità  di mandataria della costituenda ATI con San Giovanni di Dio Cooperativa Sociale, e da San Giovanni di Dio Cooperativa Sociale, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 31;

contro
Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” e Comune di Lucera, rappresentati e difesi dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15;

nei confronti di
Cooperativa Sociale Keres Onlus a r.l.;
Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali – Società  Cooperativa Sociale Onlus;
Cooperativa Sociale C.S.S. Onlus;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– degli atti della gara (tra cui bando, capitolato e disciplinare di gara), indetta dall’Ambito Territoriale Appennino Dauno Settentrionale, relativa alla procedura per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare intergrata;
– della nota prot. n. 3225 del 14.7.2014 di esclusione del raggruppamento ricorrente;
– nonchè dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva di cui alla determinazione n. 182 del 29.8.2014 in favore della controinteressata Cooperativa Sociale Keres;
nonchè per la declaratoria della nullità , della invalidità  e della inefficacia del contratto, ove stipulato;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario;
nonchè per la ripetizione della gara de qua;
nonchè, in subordine, per la riedizione dell’attività  procedimentale ad iniziare dalla nomina di una nuova commissione giudicatrice fino alla conclusione della selezione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” e del Comune di Lucera;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi e Ignazio Lagrotta;
 

Ritenuto che l’appalto per cui è causa recante “CPV 8530000” (cfr. pag. 2 del bando) rientra nella categoria “Servizi sociali e sanitari” di cui al punto 25 dell’allegato IIB del dlgs n. 163/2006 (cfr. altresì l’espressa indicazione di cui a pag. 1 del disciplinare di gara);
Considerato che per detta tipologia di appalti trova applicazione l’art. 20 dlgs n. 163/2006, disposizione quest’ultima che non menziona l’invocato art. 84 dlgs n. 163/2006 relativo alla composizione della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Rilevato che secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2013, n. 2846; Cons. Stato, Sez. III, 17 ottobre 2011, n. 5547) per detta tipologia di appalti non si applicano, ove non espressamente richiamate negli atti di gara, le disposizioni puntuali del codice dei contratti pubblici, quanto piuttosto i principi generali della materia;
Rilevato che nel caso di specie non si rinviene negli atti di gara alcun riferimento specifico all’art. 84 dlgs n. 163/2006, non rilevando a tal fine l’indicazione della citata disposizione contenuta nelle deliberazioni n. 107 del 16.5.2014 e n. 121 del 4.6.2014 di nomina della commissione (cfr. per una fattispecie analoga T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8 maggio 2014, n. 1205);
Rilevato, altresì, che parte ricorrente non sembra aver articolato doglianze specifiche avverso la propria esclusione;
Considerato, inoltre, che la complessità  delle censure dedotte richiede un maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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