1.Processo amministrativo – Tutela cautelare – Insussistenza del fumus boni juris – Esame del ricorso incidentale – Può prescindersi 
 
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Avvalimento del requisito finanziario – Onere di rendere palese la concreta disponibilità  di risorse in favore dell’ausiliata – Sussiste

1. Qualora in sede cautelare la domanda del ricorrente non appaia assistita dal necessario requisito del fumus boni juris richiesto per la concessione della misura cautelare, può prescindersi dall’esame del ricorso incidentale.


2. L’avvalimento del requisito finanziario può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità  patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità  attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà  mandato all’ausiliata di avvalersi.

N. 00517/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00964/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2014, proposto da:

Aedes Aurora s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via N. Pizzoli, 8;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto c/o avvocatura Comunale in Bari, via P. Amedeo, 26; 

nei confronti di
Consorzio Stabile Accadueo S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Francesco Zaccone, Giampaolo Sechi, con domicilio eletto in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari n. 2014/160/1210 del 25 giugno 2014, comunicata con nota n. 149667 del 26 giugno 2014, pure impugnata, recante aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile Accadueo s.c.a.r.l. della procedura aperta C13001 di affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione del Nuovo Centro Servizi da realizzarsi nel comune di Bari Area P.I.P.. di Santa Caterina;
– di tutti gli atti di gara presupposti, connessi e consequenziali, nonchè i verbali e ove occorra, la lex specialis di gara;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Consorzio Stabile Accadueo S.C.A.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 i difensori Michaela De Stasio, Rosa Cioffi e Giampaolo Sechi;
 

Rilevato che, ad un sommario esame, non appare sussistere il necessario fumus richiesto per la concessione della misura cautelare, potendo, pertanto, prescindersi dall’esame del ricorso incidentale (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9);
Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che sia nel contratto di avvalimento stipulato tra il Consorzio Stabile Accadueo e l’impresa ausiliaria Addante Giovanni s.r.l. sia nella dichiarazione resa ex art. 49, c. 2 let. d) D.lgs. 163/2006, quest’ultima non si limita genericamente a mettere a disposizione della prima certificazione SOA ma anche la relativa struttura tecnico – organizzativa, dettagliandone in parte i contenuti, e consentendo comunque, attraverso un rinvio per relationem alla attestazione SOA, la sua specifica individuazione, atteso che le risorse in questione risultano assorbite all’interno dell’apparato organizzativo che ha consentito il conseguimento della certificazione di qualità  e che l’impresa ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione dell’ausiliata, ai fini dell’impiego per l’esecuzione dell’appalto;
Richiamata, quanto all’avvalimento del requisito finanziario, la condivisibile giurisprudenza che ha precisato come esso possa “spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità  patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità  attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà  mandato all’ausiliata di avvalersi”(Cons. Stato, Sez. III, 22/1/2014), circostanza che nel caso di specie risulta sufficientemente soddisfatta;
Ritenuto, inoltre, che i criteri relativi alla valutazione dell’offerta non appaiono generici, attesa la previsione di una specifica griglia di sub elementi sicchè la valutazione numerica della commissione risulta sufficientemente motivata;
Ritenuto, comunque che le ulteriori censure richiedano un ulteriore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)