Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Valutazione negativa esami di maturità  – Iscrizione corso universitario – Imminente inizio –  Tutela cautelare monocratica – Presupposti – Sussistono  

In caso di impugnazione della valutazione negativa di un alunno, all’esito degli esami di maturità , ricorre l’ipotesi di gravità  e urgenza ex art. 56 c.p.a. qualora sussista l’imminente avvio del corso universitario prescelto, con conseguente accoglimento dell’istanza cautelare nelle more della prima camera di consiglio utile, ai soli fini della iscrizione con riserva e frequenza al predetto corso di studi.

N. 00510/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01066/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2014, proposto da V.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Fusaro e Sofia Zaccheo, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 24;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Commissione di Esame per l’anno scolastico 2013/2014 istituita presso il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale Cirillo;
Convitto Nazionale Domenico Cirillo Bari;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento denominato di “valutazione negativa”, emesso in data 8.7.2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – VIII Commissione Liceo Classico annesso al Convitto, Domenico Cirillo di Bari – Classe III A, Conosciuto in data 9.7.2014; nonchè dei seguenti atti endoprocedimentali:
– verbale delle operazioni di scrutinio del consiglio di classe III A del Liceo Classico annesso al Convitto Domenico Grillo nella parte in cui attribuisce il risultato in media di “6,69” e un numero di crediti formativi pari a “14” e connesso provvedimento denominato “scheda di valutazione”, privo di data;
– provvedimenti denominati “griglia di valutazione”, emessi in relazione a ciascuna delle tre prove scritte, e “griglia di valutazione colloquio” – e connessi verbali della commissione (ove esistenti e, comunque, non conosciuti dalla parte istante) – relativi alla ricorrente e agli esami di maturità  nell’anno scolastico 2013/2014;
– provvedimento denominato “risultati delle prove scritte” – e connesso verbale della commissione (ove esistente e, comunque, non conosciuto dalla parte istante) – privo di data;
– provvedimento denominato “risultati del colloquio – e connesso verbale della commissione (ove esistente e, comunque, non conosciuto dalla parte istante) – privo di data, con pedissequo provvedimento denominato “risultato della prova d’esame”;
– verbali delle operazioni della commissione d’esame propedeutiche alla prove e successivi, in ogni loro parte, nonchè tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonchè per la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno biologico patito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 6, ultimo comma legge n. 186/1982;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dalla ricorrente;
Ritenuta la sussistenza del presupposto di legge della estrema gravità  ed urgenza, stante l’imminente avvio del corso universitario per l’anno accademico 2014/2015;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della iscrizione con riserva e frequenza al corso di studi universitari prescelto per l’anno accademico 2014/2015;
 

P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della iscrizione con riserva e frequenza al corso di studi universitari prescelto per l’anno accademico 2014/2015.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 8 settembre 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente ff
  Francesco Cocomile







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)