Enti e organi della p.A. – Comune – Servizio di igiene urbana –  Affidamento in house – Condizioni

E’ legittimo il recesso del Comune  dalla società  in house che sia stata costituita  senza la celebrazione della gara per la scelta del socio privato  e che preveda la partecipazione rilevante del capitale privato.

N. 00437/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00724/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Smat Soc. Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Barbato, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Comune di Roseto Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo, 141;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roseto Valfortore prot. n. 2581 del 21.5.2014;
– della deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 12.5.2014;
– di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
– di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 luglio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 adottata in data 11.6.2014, comunicata e non trasmessa alla società  in data 26.6.2014, trasmessa a seguito di sollecito in data 27.6.2014, recante oggetto “Recesso del Comune dalla Società  Consortile a responsabilità  limitata S.M.A.T.”;
– dell’ordinanza Sindacale n. 32 dell’1.7.2014, con la quale è stato ordinato al RUP di completare, entro e non oltre quindici giorni, la procedura negoziata diretta con il sistema del cottimo fiduciario per l’individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio di igiene urbana;
– di ogni ulteriore atto presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto Valfortore;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Barbato e Raffaele De Vitto;
 

Ritenuto che la gravata deliberazione consiliare n. 18/2014 appare costituire, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, corretta e non censurabile applicazione dell’art. 1, comma 569 legge n. 147/2013 (disposizione espressamente richiamata nella motivazione dello stesso provvedimento);
Rilevato, altresì, che in forza dell’art. 34, comma 21 decreto legge n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012 “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”;
Ritenuto, inoltre, che appare non rilevante un eventuale errore commesso nella ordinanza cautelare n. 366/2014 in ordine alla entità  della quota (45,606% anzichè 78,93%) detenuta dai soci privati nella società  mista Smat, posto che l’Ente locale comunque è tenuto, in forza della citata disposizione (art. 1, comma 569 legge n. 147/2013 che proroga il termine di cui all’art. 3, comma 29 legge n. 244/2007), a dismettere tale quota;
Considerato che, qualora dovesse emergere la circostanza, sostenuta da parte ricorrente, della selezione del socio privato di maggioranza della società  Smat e cioè General Costruzioni s.r.l. con gara pubblica (sul presupposto della “fungibilità ” tra gara pubblica per la scelta del contraente e gara pubblica per la scelta del socio privato “operativo” in forza di quanto statuito da Ad. Plen. n. 1/2008), dalla visura camerale in atti risulta la partecipazione di altri soggetti privati non selezionati con gara pubblica;
Ritenuto, in conclusione, che rimane ferma l’esigenza, sottostante al provvedimento n. 18/2014, di ricondurre al diritto europeo (attualmente l’art. 12 della direttiva appalti 2014/24/UE, l’art. 28 della direttiva settori speciali 2014/25/UE e l’art. 17 della direttiva concessioni 2014/23/UE) ed ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in tema di in house providing la situazione della gestione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Roseto Valfortore, tenuto conto del fatto che non risultano integrati nel caso di specie gli estremi di una relazione in house pura ovvero con partecipazione di capitali privati privi di potere di controllo o di veto e di alcuna influenza determinante sul soggetto affidatario in house;
Rilevato che parte ricorrente non deduce alcuna censura avverso l’impugnata ordinanza sindacale n. 32/2014;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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