1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Irregolarità  certificati – DURC – Insanabilità  postuma


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione di ordine generale – Regolarità  del DURC – Necessaria


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta – Indicazione subappaltatore – Obbligo – Non sussiste

1. L’accertamento contenuto nel DURC deve ritenersi atto vincolante per la stazione appaltante; pertanto non può sanare il requisito della regolarità  contributiva la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente.


2. La disposizione introdotta dall’art. 31, comma 8, D.L. 69/13 (“Semplificazioni in materia di DURC”), deve intendersi circoscritta ai rapporti tra l’impresa e l’ente previdenziale e non già  intesa ad incidere sui rapporti della prima con la stazione appaltante, rimanendo pertanto immutato quanto disposto dall’art. 38, D. Lgs. 163/06, con riferimento al requisito della regolarità  contributiva ai fini dell’ammissione alla gara.

3. Non sussiste nel quadro normativo vigente  (nè nella lex specialis di della gara in esame) un obbligo in capo alle ditte partecipanti, previsto a pena di esclusione, di indicare in sede di offerta le società  subappaltatrici.

N. 00454/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00867/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2014, proposto da:

Sistema S.r.l., in proprio e quale Mandataria Ati con Hgv Advertising S.r.l.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Tamburrano in Bari, via De Rossi, 135;

contro
Comune di Torremaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, Corso Mazzini, 134/B; 

nei confronti di
Restauri di Fiorella Gianluigi, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Capogruppo Mandataria della costituenda Ati con Consorzio Idra Soc. Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandante della costituenda ATI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Macchione e Antonia Molfetta, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via F. Crispi, 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale della Città  di Torremaggiore n. 311 del 23.5.2014, successivamente comunicata con nota prot. 8708 del 27.5.2014, con la quale si procedeva alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
– della determina dirigenziale della Città  di Torremaggiore n. 325 del 29.5.2014 successivamente comunicata con nota prot. 9043 del 3.06.2014;
– di tutti i verbali di gara e segnatamente del verbale n. 1 del 25.10.2013, del verbale n. 2 del 12.11.2013, del verbale n. 3 del 27.11.2013, del verbale n. 4 del 27.11.-2013, del verbale n. 5 del 11.12.2013, del verbale n. 6 del 29.1.2014 e del verbale n. 7 del 29.1.2014, nella parte in cui la Commissione di gara non ha escluso la contro interessata ATI dalla gara procedendo alla valutazione della sua offerta economica e tecnica (cfr. doc. 39);
– della nota prot. n. 29661049 del 14.4.2014 dell’INAIL di Bari;
– della eventuale e non conosciuta comunicazione all’Autorità  di Vigilanza sui contratti pubblici ai fini dell’inserimento nel casellario informatico delle esclusioni ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 nonchè per l’annotazione di tutte le altre notizie ritenute utili;
– più in generale di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali (anche sconosciuti);
– del diniego/silenzio formatosi sul preavviso di ricorso (cfr. doc. 49);
nonchè per l’annullamento e per la declaratoria di inefficacia
– del contratto nelle more eventualmente stipulato ed eventualmente a stipularsi e per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore e di Restauri di Fiorella Gianluigi Capogr. Mand. Ati con Consorzio Idra Soc. Consortile A R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Pietro Falcicchio, avv. Vincenzo Antonucci, avv. Giuseppe Macchione e avv. Antonia Molfetta;
 

Rilevato che, sia pur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non appare supportato da fumus boni iuris, atteso che, secondo il più consolidato orientamento della giurisprudenza, l’accertamento contenuto nel DURC è vincolante per la stazione appaltante non potendo valere a sanare il requisito della regolarità  contributiva la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente;
Rilevato inoltre che la nuova diposizione introdotta dall’art. 31, comma 8, D.L. 69/13, seppur oggetto di contrasti nella giurisprudenza più recente, debba intendersi circoscritta ai rapporti tra l’impresa e l’ente previdenziale e non già  intesa ad incidere sui rapporti della prima con la stazione appaltante, rimanendo pertanto immutato quanto disposto dall’art. 38, D. Lgs. 163/06, con riferimento al requisito della regolarità  contributiva;
Ritenuto inoltre che non sembra emergere dal quadro normativo vigente, nè dalla lex specialis di gara, un obbligo in capo alle ditte partecipanti di indicare in sede di offerta le società  subappaltatrici, a pena di esclusione;
Ritenuto infine di poter compensare le spese attesa la particolarità  della questione prospettata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)