Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali – Centro cottura  – Scarico acque reflue – Assimilazione a quelle domestiche – Conseguenze 

La ditta concorrente alla gara pubblica che abbia offerto di gestire il servizio di preparazione  dei pasti scolastici all’interno di un centro cottura, non è tenuta ad acquisire l’autorizzazione specifica per le acque immesse nel sistema fognario, trattandosi di scarichi assimilati dalla normativa vigente (art. 101, co.7, lett. e) D.lgs. n. 152/2006 e art. 2 DPR n. 227/2011) a quelli delle acque reflue domestiche.

N. 00439/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00517/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Scardi Ristorazione s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale in Bari, via Guido De Ruggiero, 9;

contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto in Bari, via Prospero Petroni, 15;

nei confronti di
Pastore s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via N. Pizzoli, 8;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del bando e del disciplinare di gara, nonchè del capitolato speciale di appalto, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di Lucera per gli anni scolastici 2013/2014 (limitatamente al solo periodo dal 15 aprile al 16 maggio 2014) – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 nella parte indicata nell’atto introduttivo;
– di qualunque altro atto ad esso presupposto e connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi quelli espressamente menzionati in ricorso;
e per la condanna del Comune di Lucera al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla istante;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 luglio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 113 del 24.6.2014, con la quale il Comune di Lucera ha aggiudicato in via definitiva alla controinteressata Pastore s.r.l., la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia e presso le primarie statali di Lucera;
– di qualunque altro atto ad esso presupposto e connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi quelli espressamente menzionati in ricorso;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato con la controinteressata ed il subentro della ricorrente;
e per la condanna del Comune di Lucera al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla istante;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e di Pastore s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale con il ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale, Ignazio Lagrotta e Michaela De Stasio;
 

Ritenuto che la lex specialis di gara non contiene alcuna previsione in ordine alla necessità  della installazione della termosigillatrice presso il centro cottura alla data di presentazione dell’offerta;
Ritenuto, altresì, che il centro cottura della controinteressata Pastore s.r.l. ubicato nel Comune di San Severo appare essere dotato di regolare autorizzazione sanitaria al confezionamento di pasti monoporzione; che, quanto alla doglianza relativa alla carenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, le acque immesse dalla ditta controinteressata nella rete fognaria sono assimilate dalla normativa vigente (cfr. art. 101, comma 7, lett. e) dlgs n. 152/2006 e art. 2 d.p.r. n. 227/2011) alle acque reflue domestiche e, conseguentemente, non necessitano di specifica autorizzazione; che nel senso della equiparazione depone anche il parere di AQP del 20.6.2014 correttamente recepito dalla stazione appaltante;
Ritenuto che le censure relative all’attribuzione dei punteggi necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito;
Ritenuta, in conclusione, l’insussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris;
Rilevata, infine, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, stante la durata triennale dell’appaltode quo (fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso) ed in considerazione della fissazione dell’udienza di merito in data 11 febbraio 2015;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente Scardi Ristorazione s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Lucera, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Scardi Ristorazione s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della controinteressata Pastore s.r.l., liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)