1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Decreto presidenziale  – Aggiudicazione definitiva – Illegittimità  derivata – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Decreto presidenziale – Notificazione – Prova – Mancanza 

1. Non può essere accolta la domanda di misure cautelari monocratiche avverso provvedimento di aggiudicazione definitiva di appalto ove l’annullamento venga chiesto esclusivamente per illegittimità  derivata da quella dedotta con ricorso già  respinto con sentenza dal medesimo TAR e con riferimento al quale la domanda cautelare in appello sia stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, senza alcuna disposizione in ordine all’ulteriore attività  della p.A.


2. La misura cautelare monocratica non può essere concessa ove non sia dimostrato l’avvenuto perfezionamento delle notificazioni ai sensi dell’art. 55, co.6, c.p.a.

N. 00416/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00799/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2014, proposto da: 
Sistema S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di A.t.i. con altre quattro imprese, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso Alessandra Tamburrano, in Bari, via De Rossi, 135; 

contro
Comune di Altamura; 

nei confronti di
Bawer S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n. 405 del 23 aprile 2014, con la quale il Comune di Altamura ha aggiudicato definitivamente alla A.T.I. Bawer s.p.a. – Stark s.r.l. – Simeoni Boni – Links Management and Tecnology s.p.a. l’appalto per “la fornitura e posa in opera di arredi, strutture espositive, dotazioni tecnologiche, illuminotecnica, pubblicazioni e servizi di comunicazione audiovisiva per la costituzione della rete museale dell’uomo di Altamura articolata in tre sedi” – CIG 5312158375 – indetto dal Comune di Altamura con bando del 11.09.2013; nonchè di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con la domanda depositata in data 15 luglio 2017;
Considerato che dell’impugnata aggiudicazione definitiva si chiede l’annullamento esclusivamente per illegittimità  derivata da quella dedotta con il ricorso n. 461 del 2014, già  respinto da questo Tribunale con sent. n. 608 del 15 maggio 2014;
Considerato che la domanda cautelare avanzata in appello avverso detta sentenza di rigetto è stata accolta “ai meri fini della fissazione dell’udienza di merito” (cfr. C.d.S., Sez. V, ord. n. 2874 del 2 luglio 2014), senza disposizione alcuna in ordine all’ulteriore attività  dell’Amministrazione resistente;
Rilevato che non risulta dimostrato l’avvenuto perfezionamento delle notificazioni, come prescritto dall’art. 55, co. 6, c.p.a.;
 

P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 3 settembre 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 16 luglio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Corrado Allegretta







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)