Espropriazione per pubblica utilità  – Occupazione anticipata d’urgenza – Realizzazione strada pubblica di collegamento – Motivazione dell’urgenza – Assenza – Irrilevanza 

Non rileva, ai fini della legittimità  del provvedimento di occupazione anticipata di urgenza di un’area  privata, finalizzata alla realizzazione di una strada pubblica, l’espressa indicazione della motivazione dell’urgenza, atteso che l’esigenza, da parte dell’Amministrazione, di ridurre  i tempi previsti dall’ordinario procedimento di espropriazione è in re ipsa nella disciplina della l.r. 22 febbraio 2005, n. 3 che riguarda opere qualificate ex lege come urgenti.

N. 00418/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01082/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Felicetta Alicino, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Giacomo Tarantini in Bari, via Francesco. S. Abbrescia N. 83/B;

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; Provincia di Barletta Andria Trani; 

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 05/2014/ll.pp. di reg. del 14/4/2014 recante approvazione progetto preliminare lavori di viabilità  ed occupazione anticipata delle aree;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 

Considerato che:
– con ricorso per motivi aggiunti depositati il 19/6/2014, la ricorrente ha censurato il decreto del Dirigente del Settore espropriazioni del Comune di Andria del 14/4/2014 n. 5/2014/LL.PP di reg., con cui è stata disposta l’occupazione anticipata di un’area di sua proprietà , per la realizzazione di una strada di collegamento;
– la proprietaria lamenta che mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni d’urgenza che spingono a rinunciare al procedimento normale ex articoli 20 e 21 del testo unico espropriazioni, in favore di quello delineato dall’articolo 22 bis;
– ad un primo esame, quanto al fumus boni iuris deve ritenersi non necessaria la precisa estrinsecazione delle ragioni dell’occupazione anticipata, visto che le opere stradali sono già  ex lege qualificate urgenti (in modo da consentire che “il decreto di… dell’occupazione anticipata ” possa “essere emanato senza particolari indagini e formalità “) dall’espressamente applicato articolo 15, secondo comma, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3;
quanto al periculum in mora, non risulta in atto da parte della ricorrente alcuna utilizzazione o sfruttamento particolare dei suoli che possa essere pregiudicato dall’occupazione e tra l’interesse fatto valere dalla ricorrente (che può trovare ristoro patrimoniale) e l’interesse pubblico deve darsi prevalenza a quest’ultimo;
ritenuto, in definitiva che non sussistano i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare;
ritenuta, infine, la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)