Processo amministrativo – Istanza di abbreviazione termini – Concessione – Decreto cautelare presidenziale – Pregiudizio grave e irreparabile – Non sussiste – Fattispecie 

 
In caso di proposizione di istanza di abbreviazione termini e di decreto cautelare monocratico, presentate contestualmente, quest’ultima è rigettata se l’accoglimento della prima è sufficiente ad evitare il pregiudizio grave e irreparabile posto a fondamento della domanda cautelare stessa (nella specie la fissazione della camera di consiglio per la discussione delle misure cautelari collegiali – 28 maggio 2014 – escludeva il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’avvio del servizio di balneazione e logistico dei distaccamenti straordinari dell’aeronautica militare per il triennio 2014 – 2017 oggetto dell’aggiudicazione con procedura aperta  impugnata, previsto per il 9 giugno 2014). 
 

N. 00278/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00646/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2014, proposto da S. Nicola Società  Cooperativa, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescoco Vaccaro, 45;

contro
Ministero della Difesa;
Aereonautica Militare, Quartier Generale – Comando Scuole dell’A.M.3^ / R.A. – Servizio Amministrativo;

nei confronti di
Consorzio Gruppo TMG capogruppo ATI con S.S.D. Sport Project s.r.l. e Ristorante Pizzeria “Il Sottosopra”;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento dell’Aereonautica Militare – Quartier Generale Comando Scuole dell’A.M. /3^ R.A. del 24.4.2014 con cui è stata deliberata l’aggiudicazione definitiva della “procedura negoziata ex art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’affidamento in concessione a terzi dei servizi di balneazione e logistici dei distaccamenti straordinari A.M./Centri di Sopravvivenza in mare di Torre a Mare e Santo Spirito. Periodo 2014-2017” al Gruppo TMG – società  consortile a r.l. di Manduria in A.T.I. con S.S.D. Sport Project e con il ristorante “Sottosopra” non trasmesso alla ricorrente;
– della nota prot. M_D ABA003.0007759.28/04/2014/AMM dell’Aereonautica Militare – Quartier Generale Comando Scuole dell’A.M. /3^ R.A. ricevuta dalla ricorrente con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della “procedura negoziata ex art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per l’affidamento in cioncessione a terzi dei servizi di balneazione e logistici dei distaccamenti straordinari A.M./Centri di Sopravvivenza in mare di Torre a Mare e Santo Spirito. Periodo 2014-2017” ;
– di tutti i verbali di gara ed in particolare di quello del 4.3.2014 e del provvedimento ivi contenuto di ammissione alla gara dell’ATI capeggiata dal Gruppo TMG;
– del silenzio diniego serbato dalla stazione appaltante nei confronti del preavviso di ricorso trasmesso con nota del 7.5.2014;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di parte ricorrente di abbreviazione termini ex art. 53 cod. proc. amm. depositata in data 21 maggio 2014;
Ritenuto che la stessa debba essere accolta, sussistendo il presupposto dell’urgenza di cui all’art. 53 cod. proc. amm. in considerazione dell’avvio del servizio previsto per il 9.6.2014;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dalla società  ricorrente;
Rilevato che l’accoglimento della istanza di abbreviazione termini ex art. 53 cod. proc. amm. (con fissazione della camera di consiglio per il 28.5.2014) consente di ovviare al pregiudizio lamentato con la richiesta di misure cautelari monocratiche;
Ritenuto, conseguentemente, di respingere la menzionata istanza di misure cautelari monocratiche;
 

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, così provvede:
1) respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie;
2) accoglie l’istanza di parte ricorrente di abbreviazione termini ex art. 53 cod. proc. amm. e, per l’effetto, i termini di cui agli artt. 55, comma 5 e 119 cod. proc. amm. sono abbreviati della metà .
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 maggio 2014.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 cod. proc. amm. il presente decreto, ai soli fini dell’abbreviazione dei termini, dovrà  essere notificato, a cura della parte ricorrente, all’Amministrazione intimata ed ai controinteressati.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 21 maggio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Francesco Cocomile







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 21/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)