Processo amministrativo – Decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. – Presupposti e funzione – Fattispecie 

La funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente ex art. 56 c.p.a. non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma di prevenire, “in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio”, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella Camera di consiglio a ciò destinata (nella specie, è stato negato il decreto presidenziale inaudita altera parte chiesto con riguardo a un provvedimento comunale che poneva a carico dei proprietari interessati la spesa per la rimozione dei cavi elettrici di proprietà  dell’Enel e degli impianti di proprietà  del Comune dai muri dei fabbricati da abbattere o ristrutturare, versandone i relativi oneri all’impresa concessionaria del servizio di manutenzione degli impianti della P.I.).

N. 00250/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00601/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2014, proposto da: 
Aldo Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Bisceglie, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
contro
Comune di San Severo; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Comune di San Severo n. 1059 del 21/9/1990 avente ad oggetto “lavori di rimozione di pali e cavi elettrici con oneri a carico degli interessati”, con la quale è stato deliberato di porre a carico dei proprietari interessati la spesa per la rimozione dei cavi elettrici di proprietà  dell’ENEL e degli impianti di proprietà  del Comune dai muri dei fabbricati da abbattere o ristrutturare, versandone i relativi oneri all’impresa concessionaria del servizio di manutenzione degli impianti della P.I.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Ritenuto di poter configurare come richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. l’ istanza, contenuta in ricorso, di emissione inaudita altera parte di immediata sospensione dell’atto impugnato (con richiamo al non più vigente art. 21 L. 1034/71);
Riservata alla trattazione collegiale la valutazione dell’ammissibilità  del gravame;
Considerato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Rilevato che la posizione azionata da parte ricorrente può trovare adeguata tutela (ove ritenuta ammissibile e fondata) in sede collegiale;
 
P.Q.M.
Respinge in via provvisoria l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.6.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 13 maggio 2014.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)