Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Provvedimento impugnato già  eseguito – Insussistenza interesse cautelare 

Nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato risulti essere stato già  portato a compiuta esecuzione, non appare sussistere un residuo interesse alla sua sospensione, se non dal punto di vista dell’astratta risarcibilità  per equivalente del pregiudizio subito da parte ricorrente, di per sè meglio apprezzabile in sede di merito.

N. 00266/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00536/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2014, proposto da:

Società  Sportiva F.C.D. Real Adelfia, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo, in Bari, via Argiro, n. 117;

contro
Comune di Adelfia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani, in Bari, via Amendola, n. 21; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Adelfia, n.176 del 10.4.2014 R.G. 471 del 10.4.2014, notificata in data 11.4.2014 avente ad oggetto “Esercizio del potere di autotutela esecutiva ex art. 823, secondo comma del codice civile. Dichiarazione di nullità  e/o inefficacia sopravvenuta del contratto del 24 agosto 2010 rep. n.1437 e contestuale ordine di rilascio delle strutture sportive comunali e di assistenza delle forze di polizia municipale”;
nonchè per il risarcimento
di tutti i danni derivanti dall’adozione degli atti impugnati da quantificarsi in corso di causa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Gallo e Giuseppe Mariani;
 

Rilevato di poter provvedere sulla presente istanza cautelare, impregiudicata restando ogni questione in relazione alla integrale sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di specie, anche in considerazione dei necessari approfondimenti da svolgersi sul punto in sede di merito;
Rilevato che, in punto di fumus boni iuris, il provvedimento impugnato risulta essere stato già  portato a compiuta esecuzione, non apparendo sussistere un residuo interesse alla sua sospensione, se non dal punto di vista della astratta risarcibilità  per equivalente del pregiudizio in tesi subito da parte ricorrente, di per sè parimenti meglio apprezzabile in sede di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)