Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara- Istanza cautelare di sospensione – Motivi di gravame relativi ad attività  tecnico discrezionale della p.A. – Necessario esame in sede di merito 

Non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare qualora, in presenza di motivi di gravame rivolti ad attività  tecnico-discrezionale della p.A., risulti necessario un approfondimento nel merito ed, inoltre, considerata, nel bilanciamento degli opposti interessi, una prevalenza all’interesse della p.A. alla realizzazione dell’opera in questione.

N. 00151/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00261/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2014, proposto da:

Finepro s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Comune di Alberobello, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 58; 

nei confronti di
Labing s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Enrico Pellegrini ed Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. di Bari in Bari, Piazza Massari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale n.787 del 31/12/2013 con la quale il Comune di Alberobello ha aggiudicato alla Società  Labing s.r.l. la “gara per l’affidamento dell’incarico professionale per i rilievi, progettazione preliminare e studio di fattibilità  dell’intervento di miglioramento della sostenibilità  ambientale, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità , certificazione di regolare esecuzione per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità  ambientale alla Scuola Media L. Tinelli del Comune di Alberobello;
nonchè per quanto di ragione, d’ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello e della soc. Labing a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Domenico Damato, per delega dell’avv. Michele Didonna, Enrico Pellegrini ed Alberto Maria Durante;
 

Rilevato che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi di ricorso o non sembrano essere manifestamente fondati (come quelli relativi alla violazione del principio di rotazione), ovvero si rivolgono all’attività  tecnico-discrezionale della stazione appaltante e, come tali, impongono un approfondimento nella più opportuna sede di merito;
Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento degli opposti interessi, debba darsi prevalenza all’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione dell’opera;
Ritenuto, infine, per la peculiarità  della controversia ed in considerazione dell’esito della stessa, sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda incidentale di sospensione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)