Procedimento amministrativo – Provvedimento – Formazione professionale – Enti – Accreditamento – Carenza di requisiti del personale – Possibilità  di variazione del personale – Irrilevanza 

Dev’essere rigettata l’istanza cautelare della società  che non abbia conseguito l’accreditamento per la formazione professionale per difetto di requisiti del personale, non rilevando la possibilità  che quest’utimo potrebbe variare nel corso del tempo.

N. 00122/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00215/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2014, proposto da:

Associazione Koinè – Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Filomeno Montesardi, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Bottalico in Bari, alla via De Rossi n. 101;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia del 9.12.2013, n. 1307, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12.12.2013, con la quale, all’esito dell’istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione, si è così disposto “Per n. 1 organismo ASSOCIAZIONE KOINE’ l’esito è stato negativo e pertanto sarà  inserito nell’elenco regionale degli organismi non accreditati (Allegato 3)”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con il provvedimento indicato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Filomeno Montesardi e Marina Altamura;
 

Considerato che non può ritenersi interdetta alla Regione la verifica della qualità  delle credenziali professionali dei soggetti responsabili dell’Ente che chiede l’accreditamento, posto che l’obiettivo dell’accreditamento stesso è quello di immettere nel settore della formazione organismi affidabili sotto il profilo della competenza e professionalità ;
Rilevato che, nella fattispecie, non sono stati forniti sufficienti elementi per accertare i dati contenuti nei curricula nè l’asserita facoltà  di variare il personale indicato nella domanda avrebbe potuto essere utilizzata come strumento per supplire alla carenza di requisiti rilevata in sede istruttoria, anche a prescindere dall’effettiva funzionalità  in concreto del sistema ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)