Contratti Pubblici – Gara – Requisiti generali di partecipazione – Correntezza fiscale – Fattispecie

La carenza della correntezza fiscale non inficia il provvedimento di aggiudicazione allorquando il debito erariale non risulti definitivamente accertato alla data di invio della domanda di partecipazione alla gara.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 5 marzo 2014, n. 992 – 2014; decreto 12 febbraio 2014, n. 669 – 2014; ric. n. 909 – 2014

N. 00067/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00008/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2014, proposto da:

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Michele Didonna, in Bari, via Cognetti, 58;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, in Bari, via Principe Amedeo n. 26;
Agenzia delle Entrate; 

nei confronti di
A.T.I. Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l., con Ceglie Eurobus, Cicimarra Carlo e Padovano Vittorio, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Bari, via Pizzoli, n. 8;
Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale prot. n. 2013/2010/00646 del 22.11.2013, con cui la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili del Comune di Bari ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Paolo Scoppio S.r.l. del lotto n. 4 del servizio di trasporto scolastico da svolgere, per il periodo dal 23.09.2013 al 31.05.2014, a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado;
per la declaratoria, ex art. 121 e ss. c.p.a., di inefficacia del contratto sottoscritto con l’A.T.I. Paolo Scoppio S.r.l.;
nonchè per la condanna, ex art.124 c.p.a., al risarcimento in forma specifica tramite subentro della ricorrente nei detti contratti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e dell’A.T.I. Paolo Scoppio & Figlio Autolinee S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna, Rosa Cioffi e Vito Aurelio Pappalepore;
 

Rilevato che, per ciò che concerne il fumus boni iuris, tanto gli argomenti relativi alla ritenuta carenza della correntezza fiscale della Paolo Scoppio S.r.l., quanto quelli inerenti alla omessa dichiarazione di un pregiudizio penale risalente all’anno 2006 a carico di Ciccimarra Carlo Angelo non appaiono globalmente idonei ad inficiare la regolarità  della aggiudicazione definitiva così come effettuata e ciò sia dal punto di vista della non definitività  del debito erariale accertato alla data di invio della domanda di partecipazione alla gara (09.09.2013), sia dal punto di vista della previa conoscenza e valutazione, da parte della Stazione Appaltante, del pregiudizio penale surriferito;
Rilevato che gli ulteriori motivi riguardanti l’asserita violazione del capitolato speciale d’appalto in punto di disponibilità  in capo all’aggiudicataria, per ciascun lotto, di un numero minimo di automezzi in possesso di specifici requisiti tecnici, oltre che attinenti alla complessiva idoneità  delle referenze bancarie così come fornite, appaiono contraddetti dalla stessa documentazione ad oggi presente in atti;
Rilevato che, in relazione al periculum in mora, vi è certificazione in atti sull’espletamento regolare del servizio, così come aggiudicato a far data dal 25 novembre 2013;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):
respinge la domanda cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)