Contratti pubblici – Gara – Offerta – Oneri per la sicurezza – Oneri per “interferenze” e per rischio “specifico” o “aziendale” – Indicazione – Necessità  – Sussiste

Nell’offerta presentata in una gara per l’affidamento di un appalto pubblico vanno distintamente indicati sia gli oneri per la sicurezza per le c.d. “interferenze”, sia quelli da rischio “specifico” o “aziendale”, pena l’esclusione del concorrente dalla selezione per incertezza ed indeterminatezza dell’offerta (fattispecie in cui il T.A.R., avendo l’impresa quantificato l’incidenza degli oneri nella “misura dello 0% sul totale dell’importo stimato dell’appalto”, nel richiamare C.d.S., Sez. III, 23.1.2014, n.348, ha affermato l’onere per la concorrente di indicare in sede di offerta i relativi “costi” aziendali, quantificati nella loro incidenza da ripartire in caso di aggiudicazione della gara).

N. 00069/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2014, proposto da:

MedicalFly S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Internicola e Francesco Foggia, con domicilio eletto presso Alberto Calaprice, in Bari, via Amendola n. 166/5;

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne, in Bari, Piazza Giulio Cesare, n. 11; 

nei confronti di
Aeropa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo De Porcellinis e Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, n. 25; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione della società  ricorrente, comunicato con nota prot. n.122-A.A. Patrimonio del 02.01.2014, dalla gara per affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica, nonchè di pazienti, per attività  di espianto e trapianto, bandita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – CIG 47445259E1;
di ogni altro atto connesso, presupposto e collegato, così come meglio indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Aeropa S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Foggia, Alessandro Delle Donne e Alberto Bagnoli;
 

Rilevato che, dal punto di vista del fumus boni iuris, il Collegio ritiene di dover aderire a quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza del 23 gennaio 2014 n. 348, con la quale si è evidenziata la necessarietà  della specifica indicazione sia degli oneri di sicurezza per le cc.dd. “interferenze”, sia degli oneri di sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale”, in quanto l’omessa indicazione specifica o dell’una o dell’altra categoria di oneri, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell’offerta – di per sè rilevante ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici – non può non determinare la legittimità  della sanzione espulsiva;
Rilevato che, nel caso di specie, l’espressa indicazione secondo cui “gli oneri per la sicurezza incidono nella misura dello 0% sul totale dell’importo stimato dell’appalto” costituisce ossequio meramente formale alla prescrizione sopra evidenziata, rispetto ad un contesto in cui detti costi, pacificamente sussistenti nella loro esistenza storica per espressa ammissione della ricorrente, avrebbero potuto essere quantificati nella loro specifica incidenza, valutando come i costi medesimi si sarebbero potuti ripartire in caso di aggiudicazione della gara;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima):
respinge la domanda cautelare;
spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)