Energia da fonti rinnovabili – Titolo abilitativo – Documentazione attestante capacità  finanziaria – Obbligo di allegazione – L.R. 31/08 art. 7 – Sussiste

In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, non può qualificarsi quale inutile aggravio procedimentale la richiesta della documentazione comprovante la capacità  finanziaria del soggetto proponente, prevista dall’art. 7 della L.R. 21.10.2008, n. 31 a presidio della serietà  della proposta e della leale concorrenza.

N. 00049/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01990/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Clean Energy Re Tre s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Michela Mirella Ponzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, alla via Capruzzi n.184;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare N. Sauro n. 31; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota prot. 8768 del 6.7.2011, pervenuta in data 18.7.2011, recante conclusione negativa del procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 81 Mw, da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate, località  San Marzano;
-di ogni altro atto specificamente indicato nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Michela Mirella Ponzio; Tiziana Colelli;
 

Considerato che, ad un sommario esame tipico di questa fase, non pare che la fattispecie possa sottrarsi all’applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. n. 31/2008, giusta le previsioni dell’art.7 della legge stessa e che, peraltro, non può qualificarsi quale inutile aggravio procedimentale la richiesta della documentazione comprovante la capacità  finanziaria del soggetto proponente, prevista dalla richiamata normativa regionale a presidio della serietà  della proposta e della leale concorrenza;
Rilevato, altresì, che parte ricorrente ha fatto inutilmente decorrere due anni dalla richiesta di integrazione documentale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)