Contratti pubblici – Aggiudicazione –  Offerta anomala – Sub procedimento di valutazione dell’anomalia – Modifica rilevante delle singole voci – Carenza di adeguata motivazione – Istanza di sospensione – Sussistenza fumus

Sebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta siano ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, la proposizione di rilevanti modifiche delle singole voci, non supportate da idonea motivazione, costituisce motivo sufficiente per l’accoglimento della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per l’appalto di servizi e forniture. 

N. 00678/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01398/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2013, proposto da:

Opera P Società  Cooperativa Sociale – Capogruppo A.T.I. con Dea Service Società  Cooperativa, Ditta La Splendid di Pasqua Angelillo, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via P. Amedeo, n. 82/A;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso la medesima in Bari, c/o Avvocatura comunale via P. Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 21481 del 26.9.2013 del Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della “procedura aperta S13005: Appalto per l’erogazione del servizio di pulizia ordinaria presso le scuole d’infanzia e gli asili nido comunali” in favore della società  La Mondial a r.l., giusta determinazione n. 2013/160/01202;
– della determinazione del dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante – Contratti e Gestione LL.PP. del Comune di Bari n. 2013/160/01202 del 26.9.2013, di aggiudicazione definitiva della predetta gara di appalto in favore della società  La Mondial a r.l.;
– dei verbali di “verifica offerta appalto servizio pulizia ordinaria scuole d’infanzia e asili nido comunali” del 7.8.2013, del 27.8.2013 e del 10.9.2013, del provvedimento ivi contenuto recante la valutazione di congruità  dell’offerta presentata dalla società  La Mondial a r.l., nonchè delle non conosciute richieste di chiarimenti trasmesse dalla stazione appaltante nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia (note prot. n. 170416 del 18.7.2013, 186794 dell’8.8.2013, 193420 del 27.8.2013);
– ove occorra del verbale di gara del 16.7.2013 e dell’aggiudicazione provvisoria;
– ove occorra del silenzio serbato dal Comune di Bari nei confronti del preavviso di ricorso trasmesso a mezzo PEC in data 23.10.2013;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, non conosciuti, specie se menzionati nel presente atto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Saverio Nitti, su delega dell’avv. Francesco P. Bello e avv. Rosa Cioffi;
 

Ritenuto prima facie sussistente il requisito del fumus, tenuto conto che, se è pur vero che secondo un orientamento giurisprudenziale – che sarà  fatto oggetto di adeguato approfondimento in sede di merito – sono ritenute ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime nell’ambito del procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte, la controinteressata pare comunque aver proposto rilevanti modifiche di singole voci, non supportate peraltro da idonea motivazione;
Ritenuto comunque di poter compensare le spese della presente fase, in ragione della non univoca posizione della giurisprudenza sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 maggio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)