Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Pericolo per la sicurezza pubblica – Sospensione della licenza – Legittimità 

Appare prima facie legittimo il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al porto di pistola qualora il detentore sia stato denunciato per maltrattamenti in ambito familiare, che lasciano supporre un’effettiva possibilità  che l’interessato abbia attitudine ad abusare delle armi.

N. 00599/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01262/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2013, proposto da:

P. C., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Di Giorgio, con domicilio eletto presso Guglielmo Starace, in Bari, piazza L. di Savoia, n. 41/A;

contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato, con sede in Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione al porto di pistola, emesso, in data 18.06.2013 e notificato il 29.09 successivo, dal Prefetto della Provincia di Foggia (atti segnati sotto il n. 17970/13 AREA I bis) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, anche se non ancora conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori Domenico Di Giorgio e Giovanni Cassano;
 

Ritenuto che, stando a una prima delibazione, il provvedimento impugnato regge alle censure del ricorso, atteso che la valutazione di pericolosità  nasce dai denunciati maltrattamenti in ambito familiare, che lasciano supporre un’effettiva possibilità  che l’interessato abbia attitudine ad abusare delle armi;
Ritenuto di dover respingere la domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)