Istruzione pubblica – Concorso – Ricercatore – Insegnamento inglese giuridico – Titoli – Valutazione comparativa – Fattispecie

In relazione all’avviso di vacanza per l’incarico di insegnamento di “Inglese giuridico” (settore scientifico disciplinare L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”), pur non dovendosi trascurare la connotazione interdisciplinare della materia, nella valutazione comparativa deve darsi preminenza alle competenze maturate con riferimento allo studio e all’insegnamento della lingua rispetto a quello del diritto anglosassone (nella specie, il Collegio ha ritenuto che nella valutazione del curriculum e delle pubblicazioni non fossero stati adeguatamente considerati specifici incarichi di insegnamento della lingua inglese ricoperti dal ricorrente).

N. 00594/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01267/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2013, proposto da:

Teresa Caldarulo, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Q. Sella 36;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucrezia Saracino e Simona Sardone, con domicilio eletto presso la prima in Bari, piazza Umberto I, palazzo Ateneo; 

nei confronti di
Claudia Morgana Cascione, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorenzo Calcagnile, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Prospero Petroni 40; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, di data ed estremi non noti, che ha approvato la graduatoria di merito della valutazione comparativa e ha determinato l’affidamento alla dr.ssa Claudia Morgana Cascione, per l’anno accademico 2013/2014, dell’insegnamento di Inglese Giuridico;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e di Claudia Morgana Cascione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Lucrezia Saracino, Simona Sardone e Fiorenzo Calcagnile;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato, infatti, che l’avviso di vacanza per l’incarico di insegnamento di Inglese giuridico ricomprende tale materia nel settore scientifico disciplinare L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, di tal che, ai fini della valutazione comparativa in esame, sembra doversi dare valore preminente, pur non trascurando la connotazione interdisciplinare della materia, alle competenze maturate con riferimento allo studio e all’insegnamento della lingua rispetto a quello del diritto anglosassone;
Che nel curriculum e nelle pubblicazioni della controinteressata non si ravvisano esperienze di studio o didattica in materia, laddove i titoli presentati dalla ricorrente comprendono l’incarico di professore a contratto di lingua inglese presso la Facoltà  di Giurisprudenza dall’anno accademico 2001-2002 e, in precedenza, l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria;
Che l’istanza cautelare va quindi accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione intimata;
Che ricorrono le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione il provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)