Commercio, industria, turismo – Titolo abilitativo – Sospensione – Ricevitoria lotto – Omesso versamento proventi – Requisito gravità  – Insussistenza – Conseguenze 

Ai sensi dell’art.94 del D.P.R. n. 1074/1958, la sospensione della ricevitoria del lotto deve essere comminata soltanto nei casi più gravi di violazione dei termini per i versamenti dei proventi di ricevitoria (nella specie, il TAR ha ritenuto insussistente il requisito della gravità , in quanto le contestazioni riguardavano ritardi nei pagamenti della durata massima di sei  giorni).

N. 00451/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01021/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione unica)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2013, proposto da:

Maria Luisa Di Leo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Ricchiuti e Donato Ricchiuti, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Giardino in Bari, via Cardassi 14;

contro
AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle Dogane – Ufficio Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

nei confronti di
Pietro Valente; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della comunicazione datata 22.5.2013 dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato n. prot. 31688, a firma del Direttore Regionale Dott.ssa Rachele Cantelli e notificata a Di Leo Maria Luisa in data 27.5.2013, recante la <<sospensione in via cautelare della ricevitoria lotto>> identificata con il n. BA2637;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio Regionale per la Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Donato Ricchiuti e Grazia Matteo;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appaiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
Considerato che, infatti, che appare suscettibile di favorevole apprezzamento la censura relativa alla insussistenza dei presupposti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente, circoscritta dall’art. 94 D.P.R. 1074/1958 ai “casi più gravi” di violazione dei termini per i versamenti dei proventi della ricevitoria, in quanto le contestazioni mosse riguardano ritardi di massimo 6 giorni (in tre casi di un unico giorno);
Considerato, altresì, che come lamentato dalla ricorrente la sospensione è stata disposta senza previsione di un termine finale, concretizzando così la cessazione immediata e sine die dell’attività  in questione;
Che va quindi accolta l’istanza cautelare;
Che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sez. Unica), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)