Processo amministrativo – Tutela cautelare d’urgenza – Ordine di demolizione – Calendario estivo delle udienze – Fattispecie

La fissazione di un termine per l’esecuzione del provvedimento impugnato antecedente alla prima camera di consiglio utile prevista nel periodo feriale integra un idoneo presupposto per la concessione della tutela cautelare d’urgenza (il caso di specie concerneva un’ordinanza di demolizione con esecuzione fissata al 28 luglio con prima camera di consiglio utile fissata al 28 agosto). 

N. 00401/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01001/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2013, proposto da: 
Monica Castigliego, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
Comune Di Manfredonia, Autorità  Portuale Di Manfredonia, Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale prot. n. 45/2013 del 9/7/2013 notificata l’11/7/2013, con cui il dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed edilizia del Comune di Manfredonia ha diffidato la ricorrente a demolire entro venti giorni le opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire;
del rapporto del comando di Polizia Locale di Manfredonia n. 27/13 dell’1/7/2013, prot. n. 23034 del 4/7/13;
di ogni altro atto precedente, seguente, connesso a quello impugnato comprese la nota del Comune prot. 24750/13, ancorchè non conosciutae la nota dell’Autorità  Portuale di Manfredonia prot. n. 2283 del 24/7/2013 con cui il Commissario, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90, ha avvistao la ricorrente dell’intenzione di negare il rinnovo dell’autorizzazione n. 12/2013 e di ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che con l’impugnato provvedimento viene ingiunta la demolizione – entro 20 gg. dalla notifica avvenuta l’11.7.2013 – del chiosco in cui la ricorrente esercita l’attività  di somministrazione alimenti e bevande, con susseguente esecuzione d’ufficio in caso di inadempimento;
Considerato che la prima camera di consiglio prevista dal calendario feriale del Tribunale è fissata per la data del 28.8.2013;
Ritenuto che, in tale contesto, sussistono i presupposti dell’estrema gravità  ed urgenza per disporre la sospensione provvisoria degli effetti dell’atto, sino alla trattazione collegiale della invocata tutela;
 

P.Q.M.
ACCOGLIE in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, inibendo all’Amministrazione di procedere all’esecuzione d’ufficio dell’impugnata ordinanza, sino alla decisione collegiale sull’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28.8.2013
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 25 luglio 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sergio Conti







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)