1. Ambiente ed ecologia –  Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sanzione amministrativa –  Cancellazione – Accertamento sub iudice della violazione originaria – Violazione principio di proporzionalità  – Illegittimità  

2. Ambiente ed ecologia –  Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sanzione amministrativa — Ordine di sospensione – Violazione – Cancellazione  – Danno grave e irreparabile 

1.Compromette il principio di proporzionalità  che deve presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa la disposta massima sanzione della cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali irrogata nonostante l’accertamento della violazione originaria sia pendente in giudizio.

2. Ove le successive violazioni dell’ordine di sospensione dall’attività  di gestore ambientale  non si sono concretate in condotte pericolose per l’ambiente, la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce fonte di grave ed irreparabile danno per il ricorrente, in quanto preclude irrimediabilmente l’esercizio della relativa attività . 

N. 00396/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00844/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 844 del 2013, proposto da:

Pietro Delle Grottaglie, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Meo, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Russi in Bari, al corso V.Emanuele n. 60;

contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento 19.03.2013 prot. n. 3123 con il quale l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia ha disposto che l’impresa Delle Grottaglie Pietro “è cancellata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente all’iscrizione in: categoria 4 classe E”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale meglio specificato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Regionale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Meo; Francescomassimo Manzari;
 

Considerato che la disposta massima sanzione della cancellazione dall’albo è stata irrogata nonostante l’accertamento della violazione originaria sia a tutt’oggi sub iudice, ciò che compromette il principio di proporzionalità  che deve presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa;
Considerato, peraltro, che le successive violazioni dell’ordine di sospensione non si sono concretate in condotte pericolose per l’ambiente;
Ritenuto sussistere il periculum in mora giacchè la cancellazione suddetta preclude irrimediabilmente l’esercizio della relativa attività ;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)