Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Ricongiungimento familiare – Presupposti – Violazione – Fattispecie 

Alla luce della primaria esigenza costituzionalmente protetta alla integrità  familiare (artt. 29, 31 e 37 Cost.) appare viziato da eccesso di potere l’agere della p.a. che, nel determinare la sede del ricongiungimento familiare non ha tenuto conto di elementi quali le gravi condizioni di salute del genitore del coniuge, il Comune di assegnazione della casa coniugale e di residenza comune, l’esistenza di prole di età  inferiore ai tre anni: tali circostanze conducono ad un positivo apprezzamento positivo dei presupposti cautelari.

N. 00407/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00940/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2013, proposto da D. G. e De.M., rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Chiaia Noya in Bari, via Manzoni, 15;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione del Vice Capo Dipartimento dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano prot. n. 2899, cod. id. 292 ind. cl. 5.3.5. del 19.4.2013, notificato il 23.4.2013, con la quale è stata ammessa la riunione familiare del sig. D. G. alla moglie De M., ma consentendo detta riunione solo presso la sede di occupazione della moglie, costituita dal 7° Reggimento Trasmissioni Sacile (PN) e non anche presso la sede del marito, sita presso l’82° Reggimento Fanteria “Torino” sito in Barletta (BT), impedendo in tal modo all’istanza di ottenere il ricongiugimento richiesto;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 per le parti i difensori avv.ti Adriano Garofalo e Francescomassimo Manzari;
 

Rilevato che, pur avendo sia il D. sia la De M. nelle rispettive richieste di riunione del nucleo familiare dichiarato di essere disponibili ad essere impiegati “a domanda” su tutto il territorio nazionale al fine di realizzare il ricongiungimento, cionondimeno gli stessi hanno compilato il modello obbligatorio allegato alla circolare SME prot. n. 724 del 29.1.2007, da cui evidentemente non era possibile discostarsi;
Rilevato, altresì, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, gli allegati alla domanda di ricongiungimento presentata dal D. in data 21.11.2012 appaiono contenere elementi che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a disporre il ricongiungimento in Barletta o sede prossima (piuttosto che in Pordenone), ed in particolare:
1) gravi condizioni di salute del padre del D.: sclerosi multipla, che aveva consentito l’accoglimento in data 17.5.2000 dell’istanza ex legge n. 104/1992 presentata dallo stesso D., così trasferito in Barletta (cfr. allegati 5 e 6 del ricorso introduttivo);
2) assegnazione di casa coniugale e residenza comune in Barletta;
3) esistenza di una figlia di meno di tre anni;
4) precedente rinuncia della De M.al ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Puglia, Bari r.g. n. 2061/2011 (avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità  in Sacile), rinuncia provocata dalla nota dello Stato Maggiore dell’Esercito prot. n. 8818 del 7.11.2012 (sul presupposto della non esaminabilità  della domanda di ricongiungimento in pendenza di un ricorso giurisdizionale);
Ritenuto, pertanto, che l’agere dell’Amministrazione appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, viziato da eccesso di potere come evidenziato da parte ricorrente nell’atto introduttivo, anche alla luce della primaria esigenza costituzionalmente protetta (alla stregua degli artt. 29, 31 e 37 Cost.) alla integrità  familiare; che i quattro elementi in precedenza elencati inducono, altresì, ad un positivo apprezzamento dell’altro presupposto cautelare rappresentato dalpericulum in mora;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende la gravata comunicazione del 19.4.2013 ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti D. G. e De M., liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)