Processo amministrativo – Istanza cautelare monocratica – Motivi aggiunti – Estrema gravità  ed urgenza – Sussistenza – Fattispecie

Dev’essere accolta l’istanza di misure cautelari provvisorie avanzata con ricorso per motivi aggiunti allorquando sussistano i presupposti dell’estrema gravità  ed urgenza per disporre la sospensione provvisoria degli effetti dell’atto, al fine di impedire che, nelle more della trattazione collegiale, si determini il venir meno del bene della vita oggetto dell’impugnazione proposta con il ricorso (nel caso di specie è stato concesso il decreto presidenziale per la sospensione della demolizione d’ufficio fissata dal Comune resistente in data  anteriore a quella prevista per la camera di consiglio in cui si sarebbe discussa la sospensione dell’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso originario).

N. 00324/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01401/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Arturo Santoro, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Pio Foglia, Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35; 

contro
Comune Di Isole Tremiti, rappresentato e difeso dall’avv. Onofrio Lattanzio, con domicilio eletto presso Onifrio Lattanzio in Bari, via De Rossi N. 135; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n.19/2012, prot. n. 3452 resa dal Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti, datata 10.07.2012 e notificata il successivo 16.07.2012, recante “ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad una recinzione realizzata sul terreno di proprietà  comunale località  “Cala Tamariello” (ric. originario);
– dell’ord. N. 5 del 5.6.2013 del Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti, notificata il 6.6.2013, recante convalida ex art. 21 nonies L. n.241/90 dell’ordinanza n. 19 prot. 3452 del 10.07.2012;
– della nota prot. N. 2398 del 7.6.2013, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti comunica che in data 18.6.2013 ore 12 si darà  corso alla demolizione d’ufficio della recinzione (ric. Per motivi aggiunti);
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con il ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 17.6.2013;
Rilevato che con l’atto prot. N. 2398 del 7.6.2013, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, il Responsabile del Settore Urbanistica, Patrimonio e LL.PP. del Comune di Isole Tremiti ha preavvisato il ricorrente che si darà  corso alla demolizione d’ufficio della recinzione in data 18.6.2013 ore 12;
Ritenuto che, in tale contesto, sussistono i presupposti dell’estrema gravità  ed urgenza per disporre la sospensione provvisoria degli effetti dell’atto, al fine d’impedire che, nelle more della trattazione collegiale, si determini il venir meno del bene;
Rilevato che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale è quella fissata dal calendario della Sezione per la data del 23.7.2013;
 

P.Q.M.
ACCOGLIE in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, inibendo all’Amministrazione di procedere all’esecuzione d’ufficio dell’impugnata ordinanza, sino alla decisione collegiale sull’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23.7.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 17 giugno 2013.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Sergio Conti







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)