1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Clausole equivoche – Conseguenze


2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Offerta di ribasso tempi lavorazione – Discrezionalità  amministrativa – Sindacato del G.A.  – Limiti 

1. In applicazione del principio dell’affidamento, non può condurre all’esclusione del concorrente  alla gara d’appalto l’eventuale incompletezza della documentazione dallo stesso presentata a corredo dell’offerta tecnica, laddove detta incompletezza  potrebbe essere scaturita  dall’equivocità  della lex specialis di gara (nella specie era stata omessa l’indicazione del coordinatore della sicurezza, non richiesta esplicitamente nel bando, nonchè la presentazione del cronoprogramma dei lavori che una previsione capitolare, non gravata,  qualificava come documento necessario per la stipula del contratto, non già  da esibire in sede di gara).


2. Nell’ambito di una gara d’appalto, il G.A. non può sindacare le valutazione discrezionali della Commissione giudicatrice in ordine all’offerta dei tempi di realizzazione del progetto tecnico formulata dall’impresa, ove l’organo esaminante non sia incorso in errori macroscopici. 
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Vedi Cons. St. sez. VI, ordinanza 28 agosto 2013, n. 3251 – 2013; ric. n. 4761 – 20135200 – 2013
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N. 00298/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01501/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edilelettra di De Nicolò Donato & Figli s.r.l., in proprio e nella qualità  di capogruppo mandataria del costituendo RTI con le mandanti De Cicco s.a.s. di De Cicco Roberto & C. e Gesta s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Massimo Del Prete, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;

nei confronti di
Cofely Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione assunta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta pubblica dell’11 ottobre 2012, che ha aggiudicato al Cofely Italia s.p.a., la gara bandita per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività  di servizi d’ingegneria per l’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri di Bari;
– di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, tra cui segnatamente la nota del 16 ottobre 2012 prot. n. 14763/2012, con la quale la Stazione Appaltante ha comunicato alla ricorrente l’esito della gara che l’ha classificata al secondo posto;
con conseguente affidamento dell’appalto per cui è causa alla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 marzo 2013, per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– della determinazione del 5 febbraio 2013 con cui Cofely è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell’appalto;
– di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o connesso, tra cui segnatamente quelli indicati nei motivi aggiunti;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e di Cofely Italia s.p.a.;
Vista la domanda ex art. 58 cod. proc. amm., presentata dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Emilio Toma, Loredana Papa e Antonio Caiffa, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, le previsioni della legge di gara (art. 11.2 del disciplinare ed allegati A e B) appaiono ambigue circa la comminatoria della esclusione in ipotesi di mancata indicazione del coordinatore per la sicurezza (in particolare gli allegati A e B fanno esclusivamente riferimento all’indicazione del coordinatore responsabile per la progettazione incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, senza esigere, nè contemplare espressamente l’indicazione del nominativo del coordinatore della sicurezza);
Considerato, altresì, che la società  ricorrente ha omesso l’impugnazione dell’art. 1.3, ultimo comma del capitolato speciale d’appalto in forza del quale l’impresa deve fornire il cronoprogramma dei lavori (approvato contestualmente al progetto esecutivo dalla stazione appaltante e presentato prima dell’inizio dei lavori); che, pertanto, la stessa legge di gara sembra escludere la necessità  dell’allegazione del cronoprogramma in sede di offerta, prevedendosi la redazione del suddetto cronoprogramma unicamente in fase di esecuzione dell’appalto;
Ritento, inoltre, che non appaiono fondate le censure di parte ricorrente in relazione alla presunta inaffidabilità  del ribasso temporale offerto dalla controinteressata Cofely, in quanto tendenti a sostituire valutazioni, non viziate da errori macroscopici, della stazione appaltante circa la congruità  del menzionato ribasso;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge la domanda ex art. 58 cod. proc. amm. presentata dalla società  ricorrente.
Compensa la fase della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)