Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Procedura di riequilibrio finanziario di ente locale – Sospensione del giudizio

Il giudizio per l’esecuzione di una sentenza, pendete nei confronti dell’ente locale caratterizzato da squilibrio strutturale di bilancio, deve essere sospeso qualora l’Amministrazione provi di aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario per gli enti locali ex art 243 bis, co. 4, del D.lgs. n. 174/2012.

N. 00845/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2013, proposto da:

Gielle Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Nadia Parisi, con domicilio eletto presso Raffaele Parisi in Bari, viale Unità  D’Italia n. 100;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 

per l’esecuzione
della sentenza n. 232/2012 emessa in data 03.01.2012 e depositata in cancelleria il successivo 23.02.2012 dal Tribunale di Foggia in relazione alla procedura n. 5816 del ruolo di generale degli affari contenziosi dell’anno 2008, munita di formula esecutiva in data 13.03.2012, già  notificata al comune di Foggia in data 15.03.2012 e registrata in data 25.10.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Nadia Parisi e avv. Michele Barbato;
 

La società  ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza meglio indicata in epigrafe.
Nel costituirsi, in comune di Foggia, ha chiesto, a differenza della distinta fattispecie di cui all’art. n248, secondo comma, la sospensione del processo, invocando la normativa di settore (art. 243 bis, comma quattro, del. D.lgs. n.174/2012) in tema di procedura di riequilibrio finanziario per gli enti locali caratterizzati da squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario ed allegando di aver deliberato, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 128/2012, versato in atti unitamente alla memoria di costituzione, di fare ricorso alla suddetta procedura di riequilibrio finanziario.
A tali allegazioni e produzioni documentali nulla ha replicato la società  ricorrente, sicchè possono ritenersi provati tutti i presupposti in fatto richiesti per l’applicazione della disposizione in esame.
Ne consegue che, come richiesto dal Comune resistente, il giudizio va sospeso.
Non risultando in atti la approvazione (o il diniego di approvazione) del piano di riequilibrio finanziario, la sospensione viene disposta sine die, rimettendosi alla parte più diligente di proporre nuova istanza di fissazione al momento di cessazione della causa di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) sospende il giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)