Commercio, industria, turismo – Sovvenzioni e finanziamenti pubblici – Scorrimento graduatoria – Effetti – Fattispecie

Il riconoscimento di un punteggio  (avvenuto con precedente provvedimento cautelare in un giudizio in attesa di merito)  che collocherebbe il ricorrente in posizione utile al conseguimento del finanziamento, fonda la domanda di sospensione della  graduatoria, divenuta nel frattempo definitiva.

N. 00233/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00544/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

F.Lli Lorusso Vitantonio e Domenico S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Loredana Papa ed Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, n.133;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Legale v. Dalmazia, n.70; 

nei confronti di
Donataccio S.r.l., Colimena S.r.l., Scapece Manno Snc; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
in relazione alla procedura indetta con determina del dirigente del servizio caccia e pesca della regione puglia n. 110 del 28.12.2010 per l’ammissione ai finanziamenti comunitari di cui al regolamento (ce) n. 1198/2006 fondo europeo per la pesca (fep) 2007-2013 asse prioritario 2 misura 2.3. trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e limitatamente all’interesse dei ricorrenti come dedotto innanzi:
della nota del dirigente del medesimo servizio prot. 4459 del 28.12.2011 successivamente inviata e conosciuta a mezzo della quale si è respinto il ricorso amministrativo presentato dalla f.lli lorusso avverso la predetta graduatoria provvisoria che ha così assunto carattere di definitività  in ordine all’attribuzione del punteggio all’istanza della stessa società ;
nonchè
– della determinazione del dirigente del servizio caccia e pesca della regione puglia nn. 154 del 28 ottobre 2011 con la quale si è preso atto dell’istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti presentati e si è approvata la graduatoria provvisoria di quelli ammissibili a finanziamento;
delle decisioni assunte dal gruppo di lavoro per la valutazione di merito inerenti principi e modalità  con le quali lo stesso gruppo avrebbe operato in relazione alle singole voci nuovi impianti, certificazione di qualità  del prodotto, certificazioni ambientali (verbale nn. 1 del 10 maggio 2011 e 2 del 31 maggio 2011 che si conosce solo per la citazione che ne viene fatta nel provvedimento di diniego del ricorso amministrativo nonchè altri verbali non conosciuti) e con particolare riferimento alla decisione di ritenere che nella voce nuovi impianti fossero sussumibili solo le nuove aziende e che il punteggio e le certificazioni sarebbe stato assegnato solo agli istanti che ne fossero già  in possesso;
– di ogni altra decisione o determinazione assunta dal gruppo di lavoro o da altro soggetto, ivi compresa la cabina di regia, e che abbia ritenuto di fissare le modalità  di valutazione dei progetti, in relazione alle citate voci secondo le modalità  che vengono censurate nel presente ricorso;
– delle determinazioni assunte dal gruppo di lavoro in ordine all’attribuzione del punteggio all’istanza della ricorrente laddove non sono stati riconosciuti i punteggi sulle voci nuovi impianti, certificazione di qualità  del prodotto, certificazioni ambientali (verbale n. 8 del 16 giugno 2011) e non sono state ritenute ammissibili le voci di spesa concernenti le certificazioni;
– e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso ancorchè non conosciuto, ivi compresa la graduatoria definitiva e la determina di approvazione della stessa;
e per l’accertamento
del diritto della società  ricorrente a veder riconosciuta al proprio progetto l’attribuzione di 62,5 punti ovvero in quell’altra misura, maggiore rispetto a quella riconosciuta dal gruppo di lavoro, che dovesse essere ritenuta dall’eccellentissimo tribunale adito, nonchè
per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento del punteggio che andava riconosciuto alla ricorrente per le ragioni in diritto nonchè al ritardo con il quale l’amministrazione ha provveduto a concludere il procedimento (e così ad assegnare il punteggio e ad approvare la graduatoria provvisoria e quella definitiva).
motivi aggiunti del 14 settembre 2012:
come da ricorso proposto in data 16 aprile 2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Emilio Toma e avv. Maria Scattaglia;
 

Rilevato che viene all’esame la sola istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti;
rilevato che con precedente ordinanza n. 741/2012 la Sezione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, limitatamente all’attribuzione del reclamato punteggio di 4,5 per impianti produttivi, rigettando, tuttavia, l’istanza cautelare sul presupposto che, anche in ipotesi di accoglimento parziale, l’istante non otterrebbe alcuna utilità , in considerazione della nuova posizione in graduatoria;
rilevato che con la nuova istanza cautelare la società  ricorrente deduce che, stante l’intervenuto scorrimento della graduatoria, le imprese in concreto ammesse a finanziamento si troverebbero in posizione inferiore a quella da essa raggiunta laddove le venisse riconosciuto il punteggio di 4,5 – su cui si è già  pronunciato il Collegio- ;
rilevato che non vi sono ragioni per superare la precedente pronuncia sul fumus;
rilevato che il periculum è reso attuale dalle allegazioni (anche documentali, v. nota del 4.3.2013) in ordine al sopravvenuto scorrimento;
ritenuto che la rilevanza della somma che si reclama è tale da configurare il periculum in re ipsa, laddove non erogata;
rilevato che il ricorso con i relativi motivi aggiunti è stato notificato a un solo controinteressato;
verificato che il contraddittorio non è integro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati in epigrafe limitatamente alla posizione della ricorrente nella misura in cui non le è stato riconosciuto il punteggio di 4,5 per nuovi impianti.
Dispone che la Regione provveda ad adottare i conseguenti provvedimenti in considerazione della nuova posizione in graduatoria da attribuirsi alla ricorrente.
Ordina l’integrazione del contraddittorio, a carico di parte ricorrente, nei confronti di tutte le imprese che essa supererebbe in graduatoria con l’attribuzione del punteggio di 4,5.
A tal fine, assegna all’interessato il termine perentorio (a norma dell’art. 52, co 1, c.p.a.) di giorni sessanta (60), decorrente dalla comunicazione – o notificazione anche cura di parte – del presente provvedimento, per procedere nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati.
La prova delle avvenute notificazioni dovrà  essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine perentorio (a norma dell’art. 52, co 1, c.p.a.) di trenta (30) giorni dalla data dell’ultima notifica.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28.11.2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)