Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici — Diniego – Difetto di motivazione – Fattispecie

àˆ illegittimo il diniego di ammissione a finanziamenti pubblici (nel caso di specie relativi al fondo rotativo per l’innovazione) qualora la motivazione del provvedimento negativo riveli un palese difetto di istruttoria consistente anche nella mancata valutazione, ai fini dell’ammissione, della compatibilità   tra il progetto e la stima dei costi effettuata dalla società  istante, tenuto conto che in ipotesi di validità  tecnica del progetto l’amministrazione ben potrebbe ammetterlo a finanziamento per un importo inferiore a quello richiesto. 

N. 00226/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00408/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2013, proposto da:

Hospitex Diagnostics S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Valentina Iezzi, con domicilio eletto presso Rossella Lopez in Bari, via Dante 42;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto 15 novembre 2012 prot. n. 1994, a firma del direttore generale della Direzione Generale per l’Incentivazione delle attività  imprenditoriali – Divisione VIII – Dipartimento per lo Sviluppo Economico – trasmesso tramite PEC con nota dirigenziale 21 novembre 2012, prot. 38557 – di diniego di ammissione all’agevolazione del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica del “programma” presentato dalla s.r.l. Hospitex Diagnostics avente per titolo “NANOCHECK – Sistema automatico per la diagnosi del pannello Torch e Bitest in Point of care”;
b) del presupposto parere non favorevole del Comitato Tecnico per l’innovazione tecnologica espresso nella riunione del 16 aprile 2012;
c) della nota dirigenziale 7 gennaio 2013, prot. 530, ricevuta tramite PEC;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, se e in quanto lesivi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Rossella Lopez;
 

– ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, in relazione al dedotto vizio di motivazione dell’impugnato provvedimento. Invero:
a) il profilo concernente la presunte assenza “¦ di partners biochimici/biologici/medici” sembra smentito dalla relazione allegata al progetto (cfr. punto 3.3.), nella quale si dà  atto invece che all’interno della struttura (Grottaglie) destinata ad ospitare il progetto “¦ sono presenti due biologi, ¦ due chimici e un ingegnere elettronico”, senza che di ciò si dia in alcun modo conto nel corpus motivazionale dell’impugnato provvedimento;
b) il profilo relativo all’eccessività  dei costi sembra smentito dalla suddetta Relazione (cfr. punto n. 4.4), ove si parla di spese sostanzialmente compatibili con il progetto, salvo che, in alcuni casi, “leggermente sovrastimate”, con una sovrastima che non sembra tuttavia essere decisiva ai fini in esame, tenuto conto che, in ipotesi di validità  tecnica del progetto, l’amministrazione ben potrebbe decidere di ammetterlo a finanziamento per un importo inferiore a quello richiesto;
– ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze pregiudizievoli – in punto di permanenza delle struttura logistica di Grottaglie – scaturenti dalla mancata concessione del finanziamento in esame;
– ritenuto, per tali ragioni, di concedere la chiesta tutela cautelare;
– ritenuto di fissare udienza pubblica per il 6.2.2014;
– spese della presente fase cautelare secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6.2.2014.
Condanna il Ministero resistente al rimborso delle spese della presente fase sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000 per diritti e onorari, oltre contributo unificato, CAP e IVA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)