Commercio, industria, turismo – Agricoltura – Organizzazioni di categoria – Riconoscimento – Condizioni

Secondo l’interpretazione del D.M. 8287 del 22 novembre 2011 recante “modalità  di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività  e il relativo finanziamento”, per quanto attiene il riconoscimento delle “altre organizzazioni di operatori” di cui alla lettera c) nn. 1) e 2)  dell’art. 2 del decreto richiamato, deve ritenersi che il requisito degli iscritti che abbiano commercializzato nella campagna 2010/2011 una determinata quantità  di olio di oliva (5.000 tonnellate) o di olive da tavola (1.000 tonnellate) sia alternativo a quello della iscrizione di “almeno” 30 operatori che insieme producano una quantità  pari a 20.000 tonnellate di olio di oliva e 5.000 tonnellate di olive da tavola. Merita, pertanto, di essere sospeso in sede  cautelare il provvedimento di diniego del riconoscimento fondato sull’erroneo presupposto che i due requisiti richiesti dalla richiamata disposizione del decreto ministeriale (rispettivamente al punto 1 e 2 ) debbano essere posseduti contestualmente dall’organizzazione che richiede il riconoscimento.
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Vedi TAR Bari, Sez. II , ric. n. 268 – 2013
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N. 00176/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00268/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2013, proposto da:

Associazione Oleari di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesca Benedetto e Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, n. 231; 

nei confronti di
Assoproli; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. AOO 155/ 30.11.2012 n. 8603, consegnata il 12.12.12, a firma del Dirigente del servizio alimentazione della Regione Puglia, ad oggetto “Riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 867/2008 e Decreto MI.P.A.A.F. 22.12.2011 n. 8287. Determinazioni conclusive”.
– ove occorra, della nota prot. AOO 2003/2012 n. 0337, consegnata il 5.4.2012, a firma del Dirigente dell’Ufficio Associazionismo, alimentazione, tutela, qualità , del Servizio alimentazione della Regione Puglia- Area Politiche per lo sviluppo rurale, ad oggetto “reg. (CE) n. 867/2008, reg. (UE) n. 1220/2011, e Decreto MI.P.A.A.F. 22.12.2011 n. 8287. Riconoscimento “altre organizzazioni di operatori” Associazione del frantoi ani di Puglia. Comunicazioni”.
– Di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè ignoto alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giuseppe Tempesta, Francesca Benedetto e Raffaele Daloiso;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, da una lettura sistematica e teleologica del DM 22-12-2011 e del Regolamento CE, il riferimento alle altre organizzazioni di operatori di cui ai numeri 1 e 2, lettera c), dell’art. 2 – Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo – del D.M. 22-12-2011, non può che essere alternativo;
RILEVATO che quindi, nella fattispecie per cui è causa, può ritenersi applicabile il numero 1, che non richiede il numero minimo di 30 operatori;
RITENUTO che, come rappresentato nel parere del MIPAF dell’11 giugno 2012, “la quantificazione di olio commercializzato può essere ricavato dalla sommatoria dei soci, trattandosi di Associazione “neo costituita” (cfr. anche ordinanza TAR Puglia, Bari, Sezione II, n. 831 del 13 luglio 2012);
CONSIDERATO che nella nota prot. AOO155.15/05/2012 n°05394 la Regione Puglia ha riconosciuto il possesso del requisito della commercializzazione “nella campagna di commercializzazione 2010/2011 di più di 5.000 tonnellate di olio di oliva” “ove si sommassero i quantitativi commercializzati dai singoli soci che costituiscono l’organismo associativo”;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa la prima udienza pubblica del mese di maggio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA., in favore di parte ricorrente.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)