1. Processo amministrativo – Tutela cautelare –  Gara – Ricorso – Proposto dal quinto graduato – Periculum in mora – Non sussiste


2. Processo amministrativo – Tutela cautelare – Gara –  Bando – Oneri per la sicurezza – Clausola equivoca – Conseguenze 
 

1. Ai fini dell’istanza cautelare, non sussiste una concreta pretesa al subentro nell’affidamento dell’appalto qualora la ricorrente si sia classificata quinta in sede di gara.


2. Non sussiste il fumus boni iuris con riferimento a questione giuridica non univocamente risolta (nel caso di specie, non è pacifica la doverosità  dell’esclusione dall’impresa concorrente che non abbia precisato nell’offerta i costi per la sicurezza, ai sensi dell’art. 87 del codice dei contratti pubblici, soprattutto se la disciplina di gara risulti equivoca e non sia stata espressamente impugnata).
*
Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 12 giugno 2013, n. 2197 – 2013; ric. n. 3365 – 2013
*

N. 00185/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00311/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2013, proposto da Manutenzioni s.r.l. (mandataria), Gesualdi s.r.l. (mandante), Ditta Miolla Luigi (mandante) e Ditta Idrotermica Meridionale (mandante), tutte rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 172;

contro
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Camadue s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Cons.Truens s.c.r.l., Edilparti s.r.l., Costruzioni Europee s.r.l., Nec s.r.l. e N.Edi.Re. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Arzano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 82/A; 
C.N. Costruzioni Generali s.r.l., Sud Service s.r.l., Caradonna Ing. Paolo s.r.l. e Dabbicco Telecomunicazioni s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 33 del 21 gennaio 2013 di aggiudicazione definitiva in favore dell’a.t.i. Camadue s.r.l. dei lavori di monitoraggio e manutenzione ordinaria degli alloggi gestiti dall’ente; delle determinazioni del seggio di gara nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale,
e per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto e del diritto del raggruppamento ricorrente ad essere dichiarato aggiudicatario dell’appalto;
nonchè, in via subordinata, per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, avv. Luigi D’Ambrosio, avv. Antonio Arzano, avv. Gabriele Bavaro;
 

Considerato, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare, che l’a.t.i. ricorrente è quinta classificata e non può vantare una concreta ed immediata pretesa al subentro nell’affidamento dell’appalto;
Ritenuto, quanto al fumus, che non è univocamente risolta la questione giuridica della doverosità  dell’esclusione dell’impresa concorrente che non abbia specificato, in sede di offerta, l’ammontare dei costi per la sicurezza ai sensi dell’art. 87, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in senso contrario: TAR Puglia, Bari, sez. I, 27 settembre 2012 n. 1700), soprattutto quando il bando di gara ed i relativi allegati siano affetti da imprecisione o incompletezza per fatto imputabile all’Amministrazione ed abbiano così indotto in errore i concorrenti (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2012 n. 4999) e non siano stati espressamente impugnati dall’impresa ricorrente (come era viceversa accaduto nella fattispecie decisa di recente da questo Tribunale: TAR Puglia, Bari, sez. II, 15 febbraio 2013 n. 227, che ha annullato la lettera d’invito e la conseguente aggiudicazione);
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)