Processo amministrativo – Misura cautelare monocratica – Funzione e presupposti – Fattispecie

La funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, in caso di estrema gravità  e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio, il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella Camera di consiglio a ciò destinato (nella specie, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di estrema gravità  e urgenza per disporre la sospensione provvisoria degli effetti del decreto di esproprio della P.A. con fissazione della data di esecuzione con immissione in possesso, sino alla prima udienza camerale utile, al fine di evitare che nelle more della trattazione collegiale l’esecuzione del decreto determinasse irreversibili pregiudizi per la parte ricorrente).

N. 00168/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02044/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Vincenzo Cosimo Antonio Crudele, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Cellamare; 

nei confronti di
Ditta Individuale Mancini Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21; Francesco Mancini; 

per l’annullamento
– della delibera del consiglio comunale n. 19 del 27 settembre 2011, comunicata al ricorrente il 3 ottobre 2011, recante l’approvazione in via definitiva del Piano di Lottizzazione dei suoli posti tra la Via Casamassima e contrada Torre delle Monache, ubicati in zona di espansione C3- maglia n.4 e parco urbano – maglia n.6 del PRG del Comune di Cellamare (ricorso originario);
– della determinazione dirigenziale n.23 del 15.6.2012 assunta dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cellamare;
 

– di ogni ulteriore atto e provvedimento, comunque connesso, consequenziale o presupposto rispetto a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, con particolare riferimento, per quanto di interesse, alla comunicazione prot. n. 3224 del 13 luglio 2012 in ordine all’approvazione ai sensi dell’art.17 del DPR 327/01 del progetto “esecutivo” delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione in contestazione (primo ric. per motivi aggiunti, depositato il 5 ottobre 2012);
nonchè, per l’annullamento previa emissione di idonea misura cautelare inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a. (secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2013):
– del decreto di esproprio del Comune di Cellamare n. 189/21.1.2013, notificato il 4.3.2013, relativo al suolo censito in catasto al fg. 3, p.le nn. 1526 e 1529, di proprietà  del ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato presso la Segreteria il 14 marzo 2013;
Visto il deposito, effettuato presso la Segreteria della Sezione il 18 marzo 2013, dell’attestazione dell’avvenuta consegna a mezzo servizio postale tratta dal sito delle Poste;
Osservato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Rilevato che con il provvedimento in data 21.1.2013 prot. N. 189, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, è stata decretata l’espropriazione dei beni del ricorrente , con fissazione dell’esecuzione del medesimo decreto, con l’ immissione nel possesso, per il giorno 20.3.2013 alle ore 9.30;
Ritenuto che, in tale contesto, sussistono i presupposti dell’estrema gravità  ed urgenza – onde impedire che, nelle more della trattazione collegiale, si determinino irreversibili pregiudizi per la parte ricorrente – per disporre la sospensione provvisoria degli effetti dell’atto, sino alla prima camera di consiglio prevista dal calendario della Sezione, che è fissata per la data del 4.4.2013;
 

P.Q.M.
ACCOGLIE in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, inibendo all’Amministrazione di procedere all’esecuzione del decreto prot. N. 189/13 del 21.1.2013 sino alla decisione sull’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.4.2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 19 marzo 2013.
 
 
 
 
 

  Il Presidente
  Sergio Conti


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 19/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)