Sanità  e farmacie – Farmacie – Comune – Individuazione  sedi farmaceutiche –  Esercizio poteri sostitutivi Regione ex d.l. 1/2012 art.11 – Per assenza pareri Asl ed Ordine Farmacisti -Illegittimità 

E’ illegittimo l’esercizio da parte della Regione dei poteri sostitutivi ove il  Comune  abbia tempestivamente provveduto all’individuazione di nuove sedi farmaceutiche ex art. 11, comma 9, del D.L. n.1/2012 (conv. in L. n. 27/2012), benchè l’istruttoria sia stata conclusa in assenza dei prescritti pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti; ciò in quanto l’omissione dei prescritti pareri, obbligatori ma non vincolanti, non configura vizio procedimentale equiparabile ad un’ipotesi di inerzia dell’amministrazione locale sola giustificante l’esercizio di poteri sostitutivi della Regione sul punto. 

N. 00164/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01012/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Farmacia Petracca del Dott.Michele Petracca&Co. Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Manca, Cinzia De Giorgi, con domicilio eletto presso Cataldo Balducci in Bari, via Putignani, n.12/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Mariangela Rosato in Bari, Reg. Puglia – L. Re N. Sauro n. 31-33; 

nei confronti di
Comune di Lizzanello; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera n. 1261 emessa dalla giunta regionale della regione puglia in data 19.06.2012 avente ad oggetto: adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione, nella parte in cui la g.r. ha deliberato l’istituzione di due ulteriori sedi farmaceutiche nel comune di lizzanello e precisamente sede 3: zona est lizzanello delimitata dall’agro a via europa, linea immaginaria fino a via trento, via milano, via russo, via caserta fino all’agro; sede 4: zona est frazione merine delimitata da linea immaginaria da strada nucleo erchie piccola a via vernole, via san pio, via lizzanello fino all’agro;
nonchè
– il bando di concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (d.r.g. n. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11 giusta determina dirigenziale n. 206 del 22.06.2012 e atto dirigenziale n. 207 del 26.06.2012, pubblicato sul burp n. 93 del 28.06.2012 nella parte in cui inserisce nell’elenco delle 188 sedi messe a concorso la sede 4^ zona est frazione merine delimitata da linea immaginaria da strada nucleo erchie piccola a via vernola, via san pio, via lizzanello fino all’agro di cui all’allegato b5 della d.g.r. n. 1261/2012;
– nonchè, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
motivi aggiunti:
– dell’atto dirigenziale del servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione dell’area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità  della regione puglia n. 39 del 01.02.2013 (prot. n. 152/dir/2013/0003) pubblicato sul burp n. 20 del 07.02.2013 (e dei relativi allegati che lo compongono), recante : “indizione bando di concorso straordinario per i soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (d.r.g. n. 2154/2012. d.g.r. n. 36/2013) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11″;
– del bando allegato al prefato atto dirigenziale compresi gli allegati a e b inerente allo stesso” ¦concorso straordinario pubblico per soli titoli per l’assegnazione di complessive n. 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per le sedi eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso per il privato esercizio nella regione puglia ai sensi della legge 24 marzo 2012 n. 27 art. 11, nella parte in cui inserisce nell’elenco delle 188 sedi messe a concorso la sede 4° zona est frazione merine delimitata da linea immaginaria da strada nucleo erchie piccola a via vernola, via san pio, via lizzanello fino all’agro di cui all’allegato b5 della d.r.g. n. 1261/2012 (all. 1 determina n. 39 – bando di concorso);
nonchè
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Cinzia De Giorgi e avv. Rosato Mariengela;
 

Rilevato che la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall’art.11, co 9, d.l. n.1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) in un caso in cui il Comune ha tempestivamente provveduto all’individuazione delle sedi, benchè in assenza dei prescritti pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti;
rilevato che la Regione è giunta a tale determinazione, ritenendo applicabili i poteri sostitutivi in caso di vizio procedimentale (tale essendo l’omissione dei prescritti pareri obbligatori ma non vincolanti, contemplati dall’art.11, co 1, vit.) delle determinazioni comunali, equiparando tale ipotesi a quella di inerzia comunale;
rilevato che a mente dell’art. 11, co 9, i poteri sostitutivi sono previsti solo in ipotesi di inerzia del Comune;
ritenuto, pertanto , sussistente il fumus;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende in parte qua (limitatamente alla sede n. 4 indicata per il Comune di Lizzanello) la delibera della regione Puglia n. 39 del 01.02.2013 (prot. n. 152/dir/2013/0003) pubblicata sul burp n. 20 del 07.02.2013;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 17.10.2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)