Processo amministrativo – Leggi, decreti e regolamenti – Tariffe professionali –  Regolamento di cui al D.M. 120/2012 –  Applicazione ratione temporis  – Liquidazione dei compensi professionali – Criteri
 

 
Secondo le disposizioni del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 – applicabile, ai sensi dell’art. 41, a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ancorchè riferite a giudizi instaurati precedentemente –  l’importo della liquidazione delle competenze professionali può essere ridotto alla metà  ove sia stato concesso il gratuito patrocinio (art. 9) e può subire l’ulteriore riduzione del 50% nei casi di responsabilità  processuale aggravata e di pronunce di rito ( circostanze, quest’ultime, assenti nel caso di specie).

N. 00399/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2011, proposto da:

Adriano Tabaku, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138;

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Questura di Bari; 

per l’annullamento
-del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 17.06.2011 e notificato in data 28.06.2011, cat. a. 11/2011/imm. n. 66/p.s.;
-di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la sentenza di questa Sezione n. 4304/2010;
Vista la richiesta dell’avv. Tiziana Sangiovanni, con cui chiede la liquidazione delle proprie competenze professionali;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il Pres. Sabato Guadagno e udito per la parte ricorrente l’avv. Tiziana Sangiovanni;
 

CONSIDERATA l’entrata in vigore dal 23 agosto 2012 del D.M. del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012;
RILEVATO che tale statuizione è applicabile ai sensi dell’art. 41 “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore” e, pertanto, anche alla liquidazione di cui è causa;
VISTE le seguenti statuizioni del suddetto D.M. n. 140:
– art. 11, secondo cui “I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.” (comma 1) e “Il compenso è liquidato per fasi” e specificatamente: la fase di studio della controversia, la fase di introduzione del procedimento, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase esecutiva(comma 2);
– art. 1 commi 3 e 7, che dispongono rispettivamente: “I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività  accessorie alla stessa.”; “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.”;
– art. 4, comma 2, secondo cui “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità  della controversia, del numero e dell’importanza e complessità  delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.”;
– art. 5, comma 3, che prevede: “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità  della stessa.”;
– art. 10 – Responsabilità  processuale aggravata e pronunce in rito – che dispone: “¦comunque, nei casi d’inammissibilità  o improponibilità  o improcedibilità  della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11;
– art. 9 – Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio, che, tra l’altro, dispone: “¦.Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, ¦, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà  ¦.”;
CONSIDERATO che, per la quantificazione del compenso di avvocato, la causa in esame ha valore indeterminabile di minima complessità ;
VISTI gli importi di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 e rapportando detti valori alle voci elencate nell’istanza di liquidazione;
RITENUTO che l’importo della liquidazione debba essere ridotto della metà  ai sensi dell’art. 9 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, essendo stato concesso il gratuito patrocinio, mentre non sussistono i presupposti per l’ulteriore riduzione del 50 per cento, sancito dell’art. 10 del citato D.M. per i casi di responsabilità  processuale aggravata e di pronunce di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) liquida, per la causale in premessa in favore dell’avv. Tiziana Sangiovanni, con studio in Bari, alla via Napoli, 138, con studio in Barletta, alla via Indipendenza n. 12, la somma complessiva di € 1.200,00 (milleduecento/00), a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Dispone la trasmissione della presente ordinanza all’Ufficio Spese di Giustizia di questo Tribunale.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)