Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Mancata impugnazione atti presupposti – Respinge misura cautelare

Va rigettata, per insussistenza del fumus, l’istanza di misura cautelare proposta avverso l’acquisizione gratuita di un immobile di proprietà  del ricorrente al patrimonio disponibile dell’Ente ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001, laddove l’istante risulti già  destinatario di due connesse ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, nonchè di un provvedimento di rigetto di richiesta di variante, divenuti, medio tempore, inoppugnabili. 


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Vedi Cons. St., sez. III , ordinanza 10 maggio 2013, n. 1707 – 2013; ric. n. 3044 – 2013;
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Vedi TAR Bari, Sez. III, ric. n. 148 – 2013

N. 00121/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00148/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2013, proposto da:

Antonio Dongiovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Di Muro, con domicilio eletto presso Gaetano Di Muro in 70100 Bari, via Imbriani n. 48; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza prot. n. 256/30.12.2012, notificata in data 13.12.2012, con cui il Comune di Putignano ha disposto l’acquisizione gratuita di un immobile di proprietà  del ricorrente al patrimonio disponibile dell’Ente;
nonchè, in via gradata, per l’accertamento
dell’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dall’art. 31 DPR 380/01 per l’acquisizione a titolo gratuito dell’immobile di proprietà  del ricorrente al patrimonio disponibile del Comune di Putignano;
nonchè per l’accertamento
della conformità  del progetto in variante al PdC n. 9/06, rilasciato dal Comune di Putignano, alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Putignano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Gaetano Di Muro;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) il ricorrente risulta destinatario di prima ordinanza n. 56/10, di ripristino dello stato dei luoghi, mediante riconduzione delle opere a quanto assentito con originario p.d.c. n. 9/06. Detta ordinanza non risulta essere stata mai impugnata dal ricorrente;
b) con successivo provvedimento n. 17573/11 l’amministrazione comunale ha rigettato la richiesta di variante presentata dal ricorrente, e tale provvedimento non è stato da quest’ultimo impugnato;
c) con ordinanza n. 77/11 il Comune ha nuovamente ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, e la stessa non risulta essere mai stata impugnata dal ricorrente;
– ne consegue che sembra allo stato del tutto rispettato l’iter procedimentale previsto dall’art. 31 d.P.R. n. 380/01 ai fini dell’acquisizione del bene alla mano pubblica, nel mentre del tutto tardive sembrano essere le odierne censure dedotte dal ricorrente, apparendo le stesse inammissibilmente volte a rimettere in discussione un assetto di interessi già  consolidatosi con i predetti ordini di demolizione, giammai impugnati, e divenuti pertanto inoppugnabili;
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la proposta domanda di tutela cautelare;
– ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
respinge la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)