1. Contratti pubblici – Affidamento diretto  – Fornitura in estensione – Interesse a ricorrere strumentale all’indizione di una gara pubblica- Difetto del periculum in mora – Sussiste


2. Leggi, decreti e regolamenti – Sanità  e farmacie  – Fornitura in estensione – Verifica compatibilità  dell’art. 28 della L.R. n. 1 del 2004 con codice dei contratti e ordinamento comunitario – Fattispecie 

1. Nell’ipotesi di forniture ospedaliere affidate in via diretta all’appaltatore in estensione del precedente contratto, l’azionamento di un interesse pretensivo alla indizione di una successiva procedura di evidenza pubblica esclude la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.


2. Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 1/2004 è possibile procedere all’affidamento diretto di una fornitura ospedaliera in estensione all’appaltatore in carica, salva la verifica – proprio della fase di merito – della compatibilità  normativa suddetta con le previsioni del codice dei contratti e dell’ordinamento comunitario. 

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Vedi TAR, ric. n. 07 – 2013

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N. 00044/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00007/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2013, proposto da Roche Diagnostics s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Recla, Maria Alessandra Bazzani e Silvio Giancaspro, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella, 40;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma, 231; 

nei confronti di
Beckman Coulter s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Curzi e Riccardo Pagani, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Savinelli in Bari, via Calefati, 53; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 1567 del giorno 15 novembre 2012, con la quale l’Azienda sanitaria ha disposto la fornitura in estensione contrattuale per il lotto 1 – “chimica clinica” (aggiudicato dall’Azienda Ospedaliera OO.RR. di Foggia alla Beckman Coulter s.r.l.), pubblicata in data 20 novembre 2012;
dei provvedimenti ivi citati, ed in particolare della nota n. 208432 del giorno 11 marzo 2011 e del verbale della conferenza di servizi del giorno 9 agosto 2012;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Beckman Coulter s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Jacopo Recla, Silvio Giancaspro, Antonio Arzano (su delega di Alessandro Delle Donne), Alfredo Savinelli, Giuseppe Conte (su delega di Corrado Curzi e Riccardo Pagani);
 

Ritenuto, ai limitati fini dell’esame dell’istanza cautelare, che l’interesse azionato dalla ricorrente ha carattere strumentale (in vista della pretesa indizione di una procedura di evidenza pubblica), cosicchè non si ravvisa un pregiudizio grave ed immediato che giustifichi la sospensione del provvedimento impugnato;
Ritenuto, quanto al fumus, che la delibera di affidamento in estensione appare prima facie conforme a quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale n. 1 del 2004 e che la questione della compatibilità  di tale norma con il Codice dei contratti pubblici e con il diritto comunitario dovrà  essere compiutamente esaminata nella fase del merito;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’istanza cautelare, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la domanda di sospensiva.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)