Contratti pubblici – Informativa prefettizia ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 252/1998 – Recesso della p.a. dal contratto – Illegittimità 

E’ illegittimo il recesso dal contratto d’appalto disposto dalla p.A. a seguito di informativa prefettizia, resa ai sensi dell’art. 10 D.P.R n. 252/1998, di contenuto generico e privo di specifiche imputazioni per delitti di stampo mafioso ovvero di indicazioni di specifiche situazioni idonee a dar luogo a infiltrazioni mafiose nella gestione dell’impresa affidataria.


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Vedi TAR, ric. n. 1718 – 2012


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N. 00935/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01718/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2012, proposto dal C.e da L. s.p.a., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso l’avv. Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola 166/5;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Carbonara e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 1; 
Prefettura di Roma, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
a.t.i. Multiservice di Valletta Filippo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 20 novembre 2012, successivamente conosciuto, con il quale l’Università  degli Studi di Bari ha comunicato di aver disposto il recesso con effetto immediato dal contratto di appalto dei servizi di pulizia presso gli immobili universitari, in seguito all’adozione di informativa prefettizia resa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998;
della contestuale revoca della delibera del 4 ottobre 2012, di proroga del servizio fino al 31 dicembre 2012;
del provvedimento del 5 dicembre 2012, con il quale l’Università  ha disposto la cessazione del servizio ed ha indicato il nuovo affidatario;
dell’informativa del Prefetto di Roma n.182061 del 25 ottobre 2012, di contenuto ignoto;
di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso ai precedenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università  degli Studi di Bari e della Prefettura di Roma;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso (per delega di Giovanni Pesce), Domenico Carbonara e Grazia Matteo;
 

Rilevato, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare e sulla base della incompleta produzione documentale della Prefettura di Roma:
– che nell’informativa prefettizia n. 182061 del 25 ottobre 2012 si fa generico richiamo del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia in data 11 ottobre 2012 (non depositato in giudizio), oltrechè della sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale n. 514/2011 e dei procedimenti penali pendenti nei confronti di G. D. P. ed A. M., senza tuttavia indicare specifiche imputazioni per delitti di stampo mafioso ovvero specifiche situazioni idonee a dal luogo ad infiltrazioni mafiose nella gestione delle imprese interessate;
– che neppure dalla relazione illustrativa n. 215739 del 13 dicembre 2012 della Prefettura di Roma, depositata dall’Avvocatura dello Stato in prossimità  della camera di consiglio, emergono specifici elementi di fatto riconducibili alla previsione dell’art. 10, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 252 del 1998;
Rilevato, quanto al periculum, che dai provvedimenti impugnati discende senz’altro un pregiudizio grave ed immediato per la posizione delle imprese ricorrenti, anche in relazione ad ulteriori affidamenti di pubblici appalti suscettibili di revoca;
Ritenuto pertanto di dover accogliere, allo stato degli atti, l’istanza cautelare con effetto fino alla camera di consiglio del 23 gennaio 2013, ordinando al contempo alla Prefettura di Roma di depositare in giudizio entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza copia del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia in data 11 ottobre 2012;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
– sospende i provvedimenti del 20 novembre 2012 e del 5 dicembre 2012 dell’Università  degli Studi di Bari;
– sospende l’informativa del Prefetto di Roma n.182061 del 25 ottobre 2012;
– ordina alla Prefettura di Roma di depositare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, copia del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia in data 11 ottobre 2012;
– fissa per la trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 23 gennaio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)