1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordinanza di demolizione – Notificazione – Difetto di notifica a un comproprietario – Effetti


2. Edilizia e urbanistica – Costruzioni abusive – Ordinanza di demolizione – Difetto di notifica – Impugnabilità  – Conseguenze 

1. La mancata notifica dell’ordinanza di demolizione a un comproprietario non inficia la legittimità  della misura repressivo-ripristinatoria ma incide solo sulla relativa conoscenza.


2. Il comproprietario pretermesso nella notifica dell’ordinanza di demolizione può far valere il difetto di notifica con riguardo ai successivi atti del procedimento e, comunque, può gravare il provvedimento stesso entro il termine di decadenza decorrente dalla piena conoscenza, senza che nel contempo possa verificarsi l’acquisizione gratuita da parte del Comune  per abusi edilizi dell’immobile in sua comproprietà . 

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Vedi TAR, ric. n. 1655 – 2012
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N. 00947/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01655/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2012, proposto da Francesco Melchionda, Giuseppe Melchionda e Paolo Melchionda, rappresentati e difesi dall’avv. Antonella Angelicchio, con domicilio eletto presso l’avv. Elisa Rocchia in Bari, via M. Signorile, 2/B;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 17/11/2009 prot. n. 30887/09 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, arch. Modesto De Angelis, notificato il 19.11.2009 al solo ing. Siena Giuseppe (tecnico di parte del sig. Francesco Melchionda), con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata da Francesco Melchionda per le opere eseguite, in assenza di titolo abilitativo, dirette alla ristrutturazione di un fabbricato in muratura esistente su fondo rustico sito in agro di San Giovanni Rotondo in località  Contrada Ornale;
– dell’ordinanza del 2/4/2009 n. 109 del registro del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, arch. Modesto De Angelis, notificata in pari data all’Ing. Giuseppe Siena (tecnico di parte del sig. Francesco Melchionda) per la demolizione, entro 90 gg., di n. 2 manufatti indicati analiticamente nell’ordinanza, con avvertenza che, in mancanza, sarà  eseguita d’ufficio a spese dei responsabili;
– provvedimento del 22/10/2012 prot. n. 25599 dell’Ufficio Tecnico ” Settore Urbanistico d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 109 del 2/4/2009, notificata il 23/10/2012, unicamente al sig. Francesco Melchionda).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udita l’avv. Antonella Angelicchio;
 

Considerato preliminarmente che “La mancata notificazione non inficia, di per sè, la legittimità  della disposta misura repressivo-ripristinatoria, ma incide solo sulla relativa conoscenza: ai fini della legittimità  dell’iter procedimentale posto in essere dall’amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione di un’opera abusiva, è, infatti, sufficiente la notificazione dell’ordinanza di demolizione, così come degli atti meramente consequenziali, ad uno solo dei comproprietari e, in ogni caso, al responsabile dell’illecito (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25 marzo 2010 n. 308; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 8 ottobre 2009 n. 5203);
Considerato che in ogni caso l’omessa notifica può essere fatta valere dal comproprietario interessato con riguardo ai successivi atti del procedimento (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 29 ottobre 2007, n. 2372)
Considerato peraltro che il comproprietario pretermesso, da un lato, può, comunque, autonomamente gravarsi nei confronti del provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione, e, d’altro lato, mantiene appieno tutelata la propria posizione, dacchè l’acquisizione gratuita dell’immobile in sua contitolarità  per abusi edilizi non potrebbe verificarsi, ove non gli fosse stata notificata la previa ingiunzione di demolizione (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 17 gennaio 2007, n. 34; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 5 luglio 2007, n. 672; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 742; 8 ottobre 2009 n. 5203);
Considerato che nell’ipotesi in esame neppure può presumersi che i comproprietari fossero in condizioni di venire a conoscenza della procedura sanzionatoria avviata per i contestati abusi edilizi, (come nel diverso caso di coniugi conviventi – T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 7511);
Considerato, con riguardo alle censure dedotte, che il presupposto su cui si fondano le difese attoree (della preesistenza dell’immobile, non menzionato nel contratto di compravendita del 17 marzo 2004) non appare provato dalla documentazione prodotta;
Considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) respinge la suindicata domanda cautelare;
nulla per le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)