Enti e organi della P.A. – Sanzione ente strutturalmente deficitario – Mancata garanzia copertura minima costo servizi a domanda individuale – Effetti – Periculum in mora

Posto che il combinato disposto degli artt. 6 e 3 u.c. del D.L. n. 786/1981 esclude dalla disciplina ivi prevista, in particolare, i servizi che, sebbene a domanda individuale, siano  finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, è, prima facie, illegittima la sanzione nei confronti del Comune per la mancata garanzia della copertura minima del costo complessivo di tali servizi ; sussiste, inoltre, il periculum in mora giacchè l’applicazione della sanzione può causare  effetti pregiudizievoli sulla possibilità  di risanamento della situazione debitoria di un Comune, risanamento da attuare attraverso il piano di rientro in corso di elaborazione.
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Vedi TAR, ric. n. 1600 – 2012
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N. 00930/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01600/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2012, proposto da:

Comune di Sannicandro Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Michele D’Avolio, con domicilio eletto presso Mauro l’avv. Gargano in Bari, via Putignani n.7;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) -del provvedimento del 03.10.2012 emesso dalla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, riportante il nr. prot. 13/S.C.G.F. ed acquisito al protocollo del Comune di Sannicandro Garganico in data 9.10.2012 al n. 10169, con il quale il Prefetto della Provincia di Foggia decretava nei confronti del Comune di San Nicandro Garganico, Ente strutturalmente deficitario che nell’anno 2011 non aveva garantito la copertura minima del costo complessivo dei servizi a domanda individuale, l’applicazione della sanzione dell’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di rendiconto 2010 per un importo pari a complessivi €85.417,00;
b) -di ogni ulteriore atto, presupposto e connesso, antecedente e/o conseguente, anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele D’Avolio, per il Comune ricorrente e avv. dello Stato F. Manzari, per il Ministero;
 

-considerato che, ad un esame sommario tipico della fase cautelare, il servizio di trasporto scolastico sembrerebbero escluso dal novero dei servizi a domanda individuale poichè non contemplato nell’elenco di cui al D.M. 31.12.1983 adottato in applicazione del precetto contenuto nell’art.6, comma3, D.L. n.55/83 (conv. con legge n.131/83), dichiaratamente preordinato ad individuare “esattamente” la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale;
-considerato altresì che, in virtù del combinato disposto dello stesso art.6 e dell’art.3, ult. comma, D.L. n.786/81 (conv. con legge n.51/82), sono esclusi dalla disciplina ivi prevista in particolare i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;
-rilevato che, nella specie, sarebbe in ogni caso sufficiente escludere dall’importo totale dei servizi ritenuti a domanda individuale il costo del trasporto scolastico dedicato ai disabili affinchè risulti osservatoa la percentuale del 36% della copertura dei costi dei servizi stessi;
-rilevato infine che sussiste il periculum in mora giacchè l’applicazione della contestata sanzione produrrebbe verosimilmente effetti pregiudizievoli sulla possibilità  di risanamento della situazione debitoria del Comune attraverso il piano di rientro in corso di elaborazione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto, sospende il provvedimento che irroga la contestata sanzione. Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 30 maggio 2013.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)