Pubblica sicurezza – Revoca patente di guida – Giudizio di inidoneità  alla guida espresso dalla Commissione medica – Sindacabilità  – Limiti

Il provvedimento che dispone la revoca della patente di guida  a seguito del giudizio di inidoneità  espresso dalle competenti autorità  sanitarie è censurabile dal G.a. solo per illogicità  o inadeguatezza  degli esami medico-legali compiuti con riferimento alle attuali condizioni psico-fisiche dell’istante. L’assenza di tali vizi nel caso di specie determina, seppure ad un primo esame proprio della fase cautelare, l’infondatezza del ricorso e comporta il rigetto dell’istanza cautelare anche in considerazione della circostanza che l’accertamento medico sulla capacità  naturale alla guida è procedimento diverso e propedeutico rispetto all’esame di guida, in quanto il primo è collegato  a condizioni di salute del soggetto, mentre l’esame di guida attiene al successivo accertamento delle concrete capacità  dello stesso di compimento di comportamenti materiali.

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Vedi TAR, ric. n. 1626 – 2012

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N. 00919/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01626/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2012, proposto da:

Raffaele Prencipe, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Amendola, n. 166/5;

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dello Sviluppo Economico) – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Bari – Direzione Generale per la Motorizzazione – Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 719/nia, del 12 luglio 2012, a firma del Direttore dell’ufficio Provinciale di Bari del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento dei Trasporti Terrestri, notificato al dott. Prencipe il 21 settembre 2012, con cui è stata revocata la patente di guida n. BA2769308/K di categoria B duplicato il 26 settembre 1992 dalla Prefettura/Ufficio provinciale della M.C.T.C. nonchè di ogni altra patente posseduta ed è stata ordinata la consegna della patente suddetta per il tramite dello stesso agente notificatore;
– di ogni altro atto allo stesso connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il giudizio di inidoneità  alla guida espresso dalla Commissione Medica Locale di Bari e contenuto nel certificato medico dell’11 ottobre 2011, nonchè il parere degli organi sanitari periferici della Rete Ferroviaria S.p.a. espresso in data 13 aprile 2012 e comunicato al dott. Prencipe il 18 aprile 2012, con cui è stato confermato il giudizio di inidoneità  alla guida del ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Felice Eugenio Lorusso;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, non emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che, premesso che in sede di revoca della patente di guida disposta a seguito del giudizio di inidoneità  espresso dalle competenti Autorità  sanitarie, il giudizio della Commissione medica è censurabile dal giudice amministrativo solo per illogicità  o per inadeguatezza degli esami medico legali compiuti con riferimento alle attuali condizioni psico fisiche del richiedente, il provvedimento impugnato deve ritenersi immune da vizi di illogicità  ed adeguatamente motivato e proporzionato;
CONSIDERATO altresì che accertamento sanitario ed esame di idoneità  della patente di guida stanno su piani distinti e formano oggetto di procedimenti diversi, seppur connessi tra loro, posto che l’accertamento medico riguarda i requisiti soggettivi in senso proprio, cioè quelli incidenti sull’astratta capacità  naturale alla guida collegata a condizioni di salute, esame precedente e propedeutico a quello teorico pratico che attiene, invece, al diverso e successivo accertamento delle concrete capacità  al compimento di comportamenti materiali;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)