Sanità  e farmacie – Convenzioni e accreditamenti – Prestazioni sanitarie specialistiche – Fondo unico per la remunerazione alle strutture private – Impugnazione tetto di spesa annuo – Maturata decorrenza anno di riferimento – Insussistenza danno irreparabile

Nel caso di impugnazione della determinazione del fondo unico annuo per la remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie specialistiche in regime di convenzione, e conseguenti atti negoziali, la quasi maturata decorrenza dell’annualità  di riferimento esclude la configurabilità  del danno irreparabile ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare.
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Vedi TAR, ric. n. 1550 – 2012
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N. 00904/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01550/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2012, proposto da:

Dr. Vitantonio Tarantini, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sticchi Damiani e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, n.41/A;

contro
Regione Puglia; 
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne in Bari, via Abate Gimma, n.231; 

nei confronti di
C.M.B. Centro Medico Biscegliese S.r.l. Prof. Gargiulo, Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche del Dr. Marco Papagni, Maria Sterpeta Prascina, Chieppa Dr. Luigi – Centro di Radiodiagnostica ed Ecografia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione dell’asl bat 13.07.2012 n. 1089, pubblicata il 16.07.2012 sul sito web aziendale, avente ad oggetto: “determinazione e ripartizione per il 2012 del fondo unico per la remunerazione alle strutture private delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate in regime di provvisorio/istituzionale accreditamento insistenti nella asl bat”;
– nonchè, per quanto di ragione, dei presupposti atti regionali e di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e/o consequenziale in materia adottato dall’amministrazione sanitaria ed, in particolare:
a) delle determinazioni assunte dalla asl bat e trasfuse nel “contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di professionisti e strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2012”, il cui testo, conosciuto dalla ricorrente solo a seguito di invito formulato dall’amministrazione sanitaria il 18.07.2012 e poi sottoscritto il 24.07.2012 (con riserva inoltrata il 23.07.2012), è stato redatto dall’amministrazione sanitaria medesima in affermata “applicazione della dgr n. 1500 del 25.06.2010”;
– dell’addendum al prefato contratto sottoscritto in data 16.10.2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Alberto Pepe, su delega dell’avv. G. Pellegrino, avv. Giulio Petruzzi, su delega dell’avv. A. Sticchi Damiani e avv. A. Delle Donne;
 

Rilevato che il danno paventato ha carattere meramente economico;
Rilevato che gli atti impugnati attengono l’individuazione del tetto di spesa per l’anno 2012;
ritenuto, pertanto, che la circostanza che l’istanza cautelare sia stata proposta ad anno di riferimento quasi interamente trascorso induce a ritenere che la società  ricorrente non subisca un danno irreparabile;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione formatasi sulla materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)