1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Diniego – Discrepanze tra parte grafica e normativa del piano regolatore – Prevale quest’ultima – Conseguenze


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Silenzio-assenso – Incompletezza della documentazione – Non si forma

1. àˆ legittimo il diniego di permesso di costruire che che sia fondato sulla normativa del piano regolatore anche se essa sia in contrasto con la rappresentazione cartografica del piano medesimo favorevole al ricorrente, giacchè  la  prima, secondo principi quieti, è destinata comunque a  prevalere sulla seconda.


2. Ove manchi a corredo dell’istanza di permesso di costruire tutta  la documentazione prevista all’art.20, co.1,  del D.P.R. n. 380/2001, non può formarsi il silenzio assenso sull’istanza medesima. 


Vedi TAR, ric. n. 1499 – 2012

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N. 00884/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01499/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2012, proposto da:

Giovanni Tricarico, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tricarico, Luigia Castigliego, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di Manfredonia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Brattelli in Bari, corso Cairoli 126; Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento datato 18.6.2012 prot n. 381/2012 a firma del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Manfredonia ing. Giovanni Spagnuolo avente ad oggetto il diniego di un permesso a costruire;
della nota del 26 aprile 2012 a firma del medesimo ing. Giovanni Spagnuolo recante preavviso di rigetto ex art 10 bis l. 241/1990;
ove occorra, del p.r.g del Comune di Manfredonia, approvato con delibera di Giunta regionale n. 8 del 22.1.1998;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ancorchè non conosciuto, con riserva di formulare, all’uopo appositi motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento del diritto in capo al ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire conformemente a quanto richiesto con l’istanza presentata in data 4.10.2012 prot. n.381/2012.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigia Castigliego e Annarita Armiento;
 

Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, appaiono insussistenti i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato;
ritenuto che, infatti, sotto il profilo del periculum in mora il diniego impugnato non pare idoneo ad arrecare nell’immediato un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi del ricorrente;
considerato che, quanto alla presumibile fondatezza del ricorso, non sembra possa dirsi formato il silenzio-assenso sull’intervento richiesto, in assenza della documentazione prevista dall’art. 20 d.p.r. 380/2001;
ritenuto che, inoltre, con riferimento alla destinazione urbanistica applicabile all’area, la parte normativa dello strumento urbanistico debba prevalere sulla rappresentazione cartografica, e che, sotto tale profilo, le osservazioni formulate con riferimento alla proprietà  Tricarico sono state accolte parzialmente limitatamente alla destinazione d’uso del fabbricato a servizio dello stabilimento balneare;
che tale ultima disposizione non è stata mai impugnata dagli interessati;
che l’istanza cautelare va quindi respinta;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)