Pubblica istruzione – Università  – Accesso – Prove selettive – Oneri imposti ai candidati –  Fattispecie

L’onere imposto ai candidati di prove pre-selettive per l’accesso a corsi universitari di manifestare, a pena di decadenza, l’interesse all’immatricolazione e la scelta della sede universitaria ancor prima di conoscere l’esito della prova, oltre che entro un termine eccessivamente gravoso, appare in contrasto con i criteri di razionalità  e proporzionalità  che devono ispirare la p.A. nel confronto tra mezzi impiegati e fine perseguito (il TAR, nell’occasione, ha anche sottolineato i dubbi di  costituzionalità  manifestati dal Consiglio di Stato con riguardo al criterio delle graduatorie plurime a fronte di prove selettive unitarie su scala nazionale).


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Vedi TAR, ric. n. 1412 – 2012


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N. 00840/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01412/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2012, proposto da:

Maria Luigia Mastronardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Emanuele Petronella e Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, alla via Abate Gimma 94;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97; Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi, Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso Marcella Loizzi in Bari, piazza Umberto N.1-Avv.Universita’; 

nei confronti di
Enrica Macorano; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– Decreto Ministeriale n. 196 del 28 giugno 2012, per mezzo del quale sono stati determinati modalità  e contenuti delle prove di ammissione (tra l’altro) al Corso di Medicina e Chirurgia;
– (ove occorra) Decreto Ministeriale n. 197 del 28 giugno 2012, per mezzo del quale è stato definito, per l’Anno Accademico 2012/2013, il numero dei posti assegnati, per ciascuna Università , al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
– Decreto del Magnifico Rettore nell’Università  degli Studi di Bari n. 3489 del 6 luglio 2012;
Verbale (ove esistente e di data ed estremi ignoti) di ammissione al Corso di Laurea de quo, nel quale il nominativo della ricorrente non figura;
– (ove occorra) del provvedimento (implicito) di non ammissione della ricorrente in posizione utile nella graduatoria degli ammessi a frequentare il Corso di Laurea de quo, così come estrinsecato da report di stampa conseguito dal sito http://accessoprogrammato.miur.it, con la seguente motivazione “il tuo nominativo non è presente in quanto non hai effettuato le scelte dei corsi”;
– ciascuno e tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ancorchè ignoti in quanto lesivi;
nonchè
per il risarcimento del danno ex art. 30, comma II, cod. proc. amm., subìto dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività  amministrativa” da parte dell’Ente resistente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Emanuele Petronella, avv. Loizzi Marcella e avv. Bianca Massarelli;
 

-considerato che l’impugnata previsione, contenuta in entrambi i decreti ministeriale e del Rettore, che impone ai candidati l’onere -a pena di decadenza- di dichiarare l’interesse all’immatricolazione e di indicare le sedi universitarie dei corsi prescelti prima ancora di conoscere l’esito della prova pre-selettiva ed entro un termine eccessivamente gravoso, si appalesa esorbitante dai margini di discrezionalità  consentiti all’Amministrazione, la quale deve viceversa esercitarla secondo criteri di logicità , razionalità  e proporzionalità  tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; tanto più che di recente il Consiglio di Stato ha posto in dubbio la legittimità  costituzionale della stessa previsione di graduatorie plurime a fronte di prove selettive unitarie su scala nazionale;
-ritenuto sussistere il periculum in mora per l’imminente avvio dei corsi universitari;
-ritenuto altresì di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell’art.27, comma 2, c.p.a., previa individuazione puntuale da parte dell’Università  resistente del soggetto controinteressato che viene escluso dal novero dei posti utili in dipendenza dell’ammissione della ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto:
a) ammette la ricorrente a rendere l’omessa dichiarazione di scelta della sede del corso entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della presente;
b) dispone che l’Amministrazione universitaria proceda quindi all’individuazione del diretto controinteressato e provveda a comunicarlo tempestivamente alla ricorrente a mezzo di raccomandata a.r. entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della dichiarazione suddetta;
c) ordina alla ricorrente stessa di integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto indicato dall’Amministrazione nel termine perentorio dei successivi venti giorni dalla predetta comunicazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 aprile 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)