Contratti pubblici – Gara  –  Bando – Impugnazione – Sospensione cautelare – Lesione dell’interesse imprenditoriale  – Insussistenza – Fattispecie 

Non è configurabile un pregiudizio (attuale) grave ed irreparabile con riferimento all’impugnazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, poichè la prospettata lesione dell’interesse imprenditoriale fatto valere dal ricorrente potrà , al più, verificarsi al momento dell’aggiudicazione del servizio. 
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Vedi TAR, ric. n. 1323 – 2012
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N. 00800/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01323/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2012, proposto da Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;

contro
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8; 

nei confronti di
Comune di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del bando di gara pubblicato in data 20 agosto 2012, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di igiene urbana e complementari nel Comune di Casamassima con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti allegati al bando di gara;
delle determinazioni dirigenziali n. 852 e n. 854 del 16 agosto 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mariani e Vito Aurelio Pappalepore;
 

Ritenuto, ai fini dell’esame dell’istanza cautelare, che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio (attuale) grave ed irreparabile, poichè la prospettata lesione del suo interesse imprenditoriale potrà , al più, verificarsi al momento dell’aggiudicazione del servizio;
Ritenuto di dover condannare la ricorrente alla refusione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.
Condanna la Tra.De.Co. s.r.l. al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)